Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza1, in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 33,
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. È uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti socioeconomici negativi della crisi COVID-19 nell’Unione.
Il dispositivo sostiene la ripresa economica e sociale e contribuisce, tra l’altro, a combattere la povertà e le disuguaglianze, ad affrontare il problema della disoccupazione, a creare posti di lavoro stabili e di qualità, a migliorare la capacità di assistenza sanitaria e a migliorare le politiche per la prossima generazione, anche in materia di istruzione e formazione.
Il dispositivo sosterrà in particolare gli Stati membri nell’attuazione di misure allineate al pilastro europeo dei diritti sociali e alle iniziative dell’Unione in tema di occupazione, istruzione, sanità e politica sociale, ossia: piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali2 e raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-193; comunicazione sul sostegno all’occupazione giovanile4 e raccomandazione relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani5; raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza6; raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l’infanzia7; strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-20308; agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza9; spazio europeo dell’istruzione10 e piano d’azione per l’istruzione digitale11; piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-202512; quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom13; strategia per la parità di genere 2020-202514; strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-202515; comunicazione «Costruire un’Unione europea della salute»16; strategia farmaceutica per l’Europa17; piano europeo di lotta contro il cancro18.
In questo contesto è importante la capacità di presentare una rendicontazione sulle riforme e gli investimenti a connotazione sociale finanziati dal dispositivo. A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, alla Commissione è chiesto di definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell’ambito del dispositivo.
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio deve informare sulle spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all’articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all’infanzia e alla gioventù.
La metodologia dovrebbe articolarsi in due fasi: in primo luogo è opportuno che la Commissione, se necessario in consultazione con lo Stato membro interessato, assegni ciascuna riforma e ciascun investimento a connotazione eminentemente sociale previsti nel piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro a una delle nove aree di intervento in materia sociale ricomprese nelle quattro categorie sociali più generali enumerate nell’allegato; in secondo luogo è opportuno contrassegnare ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù nonché alla parità di genere - aspetto messo in risalto dal regolamento (UE) 2021/241; risulterebbe così possibile una rendicontazione specifica della spesa diretta, rispettivamente, a infanzia e gioventù e alla parità di genere.
Poiché è auspicabile che la metodologia relativa alla spesa sociale sia operativa entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Definizione della metodologia
1. La metodologia per la rendicontazione della spesa sociale nell’ambito del dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere, si basa sulle stime della spesa indicate nei piani per la ripresa e la resilienza approvati e sulle fasi illustrate ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le riforme e gli investimenti a connotazione eminentemente sociale sono assegnati a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate nell’allegato. Ciascuna area di intervento in materia sociale è ricompresa in una categoria sociale più generale. Ciascuna riforma o ciascun investimento può essere assegnato a un’unica area di intervento in materia sociale e, quindi, ricompreso in un’unica categoria sociale.
3. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell’ambito del dispositivo.
4. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell’ambito del dispositivo.
5. L’allegato enumera le aree di intervento in materia sociale e le categorie sociali e prevede i contrassegni atti a distinguere le misure di carattere sociale dirette in particolare a infanzia e gioventù e alla parità di genere, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6. La Commissione applica la metodologia illustrata nel presente articolo per la relazione annuale prevista all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, al fine d’informare sulla spesa sociale finanziata dal dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen