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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.

È necessario aggiornare la NC al fine di adempiere gli impegni internazionali connessi alle modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato («SA»), conformemente alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019.

Le modifiche apportate al capitolo 24 del SA 2022 concernenti i prodotti del tabacco di nuova generazione devono essere recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche, per consentirne l’identificazione e la classificazione conformemente al regolamento (CEE) n. 2658/87 e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ad esempio la causa C-547/13, Oliver Medical, punto 45.

Per quanto riguarda la classificazione dei prodotti del tabacco di nuova generazione in funzione della natura delle emissioni che producono, potrebbe risultare necessario rivedere successivamente tale classificazione nell’ambito del ciclo di revisione SA 2027 qualora emergano, anche dai lavori della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, nuovi elementi pertinenti per la classificazione.

È necessario modificare la NC al fine di attuare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio2.

È necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («olio di rosa non deterpenato» del capitolo 33, «pannelli di fibre di legno e legno compensato» del capitolo 44, taluni «tubi di acciaio» del capitolo 73, «pannelli compositi di alluminio» del capitolo 76 della NC).

È necessario modificare la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I di tale regolamento.

Nell’ambito degli sforzi volti a limitare il cambiamento climatico globale, è necessario monitorare l’impatto sul clima degli scambi di gas fluorurati a effetto serra e, pertanto, inserire codici TARIC aggiuntivi nell’allegato 10 della NC e creare la nuova unità supplementare pertinente «t. CO2».

Con effetto dal 1o gennaio 2022 è opportuno che l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2021 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos Thomas Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale