Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, in particolare nel mercato interno, consentendo alle imprese di raggiungere gli utenti in tutta l'Unione, agevolando gli scambi commerciali transfrontalieri e aprendo opportunità commerciali completamente nuove per un elevato numero di imprese nell'Unione a vantaggio dei consumatori nell'Unione.
Allo stesso tempo, fra tali servizi digitali, i servizi di piattaforma di base presentano una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dalle imprese che li forniscono. Un esempio di tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base sono le economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione con le pratiche sleali delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali. Nella pratica ciò determina riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e può pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso). Allo stesso tempo è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono a fini non commerciali, come i progetti di collaborazione, non dovrebbero essere considerati servizi di piattaforma di base ai fini del presente regolamento.
È emerso un numero ridotto di grandi imprese che forniscono servizi di piattaforma di base dotate di considerevole potere economico che potrebbe qualificarle per essere designate come gatekeeper a norma del presente regolamento. Generalmente esse vantano una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali attraverso i loro servizi e ciò, a sua volta, consente loro di sfruttare i vantaggi acquisiti in un settore di attività, quali l'accesso a grandi quantità di dati, in un altro settore. Alcune di tali imprese esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e per gli operatori di mercato esistenti o nuovi è estremamente difficile, a livello strutturale, sfidarle o contrastarle, indipendentemente dal livello di innovazione o efficienza di tali operatori di mercato. La contendibilità è ridotta in particolare a causa dell'esistenza di barriere molto alte all'ingresso o all'uscita, tra cui i costi di investimento elevati, che in caso di uscita non possono essere recuperati o possono essere recuperati con difficoltà, e l'assenza di alcuni input chiave nell'economia digitale, quali i dati, o l'accesso ridotto agli stessi. Cresce di conseguenza la probabilità che i mercati sottostanti non funzionino correttamente, o non siano in grado di farlo nell'immediato futuro.
È probabile che la combinazione di tali caratteristiche del gatekeeper determini, in molti casi, squilibri gravi in termini di potere contrattuale e, di conseguenza, pratiche sleali e condizioni inique tanto per gli utenti commerciali quanto per gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dei prezzi, della qualità, della concorrenza leale, della scelta e dell'innovazione nel settore digitale.
Ne consegue che spesso i processi di mercato non sono in grado di garantire risultati economici equi per quanto riguarda i servizi di piattaforma di base. Sebbene gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applichino al comportamento dei gatekeeper, l'ambito di applicazione di tali disposizioni è limitato a talune tipologie di potere di mercato, per esempio una posizione dominante in mercati specifici e di comportamento anticoncorrenziale, e la loro applicazione avviene ex post e richiede un'indagine approfondita, caso per caso, di fatti spesso molto complessi. Inoltre, il diritto vigente dell'Unione non affronta, o non affronta in maniera efficace, i problemi per quanto concerne l'efficiente funzionamento del mercato interno, imputabili al comportamento dei gatekeeper che non dispongono necessariamente di una posizione dominante in termini di diritto della concorrenza.
I gatekeeper hanno un impatto significativo sul mercato interno, poiché forniscono punti di accesso (gateway) a un gran numero di utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali in tutta l'Unione e su mercati diversi. L'impatto negativo delle pratiche sleali sul mercato interno e la contendibilità particolarmente scarsa dei servizi di piattaforma di base, nonché le ripercussioni a livello sociale ed economico di tali pratiche sleali, hanno indotto i legislatori nazionali e settoriali a intervenire. Sono già state adottate o proposte alcune soluzioni normative a livello nazionale volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi. Ciò ha creato soluzioni normative divergenti che comportano la frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti.
Pertanto, la finalità del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare. È opportuno garantire in tutta l'Unione tutele normative adeguate agli utenti commerciali e agli utenti finali di servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper per contrastare le pratiche sleali di questi ultimi, al fine di agevolare le attività economiche transfrontaliere all'interno dell'Unione e migliorare in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno ed eliminare la frammentazione esistente o che potrebbe emergere nei settori specifici contemplati dal presente regolamento. Inoltre i gatekeeper, pur avendo tendenza ad adottare modelli commerciali e strutture algoritmiche globali o, quanto meno, paneuropei, possono adottare, e hanno in qualche caso adottato, condizioni e pratiche commerciali diverse in Stati membri diversi, il che può creare disparità tra le condizioni di concorrenza per gli utenti dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dell'integrazione del mercato interno.
Ravvicinare le legislazioni nazionali divergenti consente di eliminare gli ostacoli alla libertà di fornire servizi, anche al dettaglio, e di usufruirne nel mercato interno. È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione una serie mirata di obblighi giuridici armonizzati per garantire mercati digitali equi e contendibili che prevedano la presenza di gatekeeper nel mercato interno a vantaggio dell'economia dell'Unione nel suo complesso e, in definitiva, dei consumatori dell'Unione.
È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare normative nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e perseguono i suoi stessi obiettivi. Ciò non preclude la possibilità di applicare ai gatekeeper come definiti ai sensi del presente regolamento altre norme nazionali che perseguono altri legittimi obiettivi di interesse pubblico stabiliti nel TFUE o motivi imperativi di interesse pubblico riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»).
Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, esso dovrebbe applicarsi lasciando impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti reali o potenziali e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di invocare giustificazioni oggettive di efficienza rispetto al comportamento in questione, nonché le norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni. Tuttavia, l'applicazione di queste norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno.
Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, ma diverso, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, potenziali o presunti sulla concorrenza in un dato mercato derivanti dal comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a quello protetto da tali norme e dovrebbe applicarsi senza pregiudicare l'applicazione di queste ultime.
Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi senza pregiudicare le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare i regolamenti (UE) 2016/6794 e (UE) 2019/11505 del Parlamento europeo e del Consiglio e un regolamento relativo a un mercato unico per i servizi digitali, nonché le direttive 2002/58/CE6, 2005/29/CE7, 2010/13/UE8, (UE) 2015/23669, (UE) 2019/79010 e (UE) 2019/88211 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio12, nonché le norme nazionali mirate a far rispettare o a recepire i suddetti atti giuridici dell'Unione.
La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali economie di scala estreme, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un'unica grande impresa fornitrice o da un numero molto limitato di grandi imprese fornitrici. Sono tali imprese a essere emerse con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata. In particolare, hanno acquisito la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È necessario di conseguenza concentrarsi solo su quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è più diffuso e in cui sono più evidenti e urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in merito a una scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.
In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing, gli assistenti virtuali, i browser web e i servizi pubblicitari online, compresi i servizi di intermediazione pubblicitaria, sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di piattaforma di base dovrebbe essere neutra dal punto di vista tecnologico e dovrebbe essere intesa come comprensiva dei servizi offerti su o attraverso vari mezzi o dispositivi, quali la televisione connessa o i servizi digitali integrati nei veicoli. In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi ad altri utenti finali, quali per esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.
Il fatto che un servizio digitale costituisca un servizio di piattaforma di base non solleva di per sé preoccupazioni sufficientemente gravi in termini di contendibilità o pratiche sleali. Siffatte preoccupazioni emergono solo nei casi in cui un servizio di piattaforma di base costituisce un punto di accesso importante ed è gestito da un'impresa che può vantare un impatto significativo nel mercato interno e una posizione consolidata e duratura, o da un'impresa che prevedibilmente vanterà tale posizione nel prossimo futuro. Di conseguenza, l'insieme mirato di norme armonizzate di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle imprese designate sulla base di questi tre criteri oggettivi e solo a quei servizi di piattaforma di base che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali. Il fatto che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base possa fungere da intermediario non solo tra utenti commerciali e utenti finali, ma anche tra utenti finali e utenti finali, per esempio nel caso di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, non dovrebbe precludere la conclusione che tale impresa sia o possa essere un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali.
Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento alle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che hanno maggiori probabilità di soddisfare tali requisiti oggettivi, e laddove le pratiche sleali che riducono la contendibilità risultino prevalenti e abbiano il massimo impatto, la Commissione dovrebbe essere in grado di designare direttamente come gatekeeper quelle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che raggiungono determinate soglie quantitative. È opportuno sottoporre in ogni caso tali imprese a un processo di designazione rapido che dovrebbe avere inizio al momento dell'applicabilità del presente regolamento.
Il fatto che un'impresa abbia un fatturato molto rilevante nell'Unione e fornisca un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri costituisce un'indicazione inequivocabile di un impatto significativo sul mercato interno da parte di tale impresa. Ciò vale anche nel caso in cui un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri presenti una capitalizzazione di mercato o un valore equo di mercato equivalente molto rilevante. È pertanto opportuno presumere che un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno se fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri e se il fatturato realizzato dal suo gruppo nell'Unione è pari o superiore a una determinata, ed elevata, soglia specifica o se la capitalizzazione di mercato del gruppo è pari o superiore a un determinato, ed elevato, valore assoluto. Per le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che appartengono a imprese non quotate in borsa è opportuno utilizzare come valore di riferimento il valore equo di mercato equivalente. La Commissione dovrebbe potersi avvalere del proprio potere di adottare atti delegati per sviluppare una metodologia oggettiva ai fini del calcolo di tale valore. Un fatturato elevato realizzato dal gruppo nell'Unione, unito alla soglia di utenti dei servizi di piattaforma di base nell'Unione, riflette una capacità relativamente elevata di trarre un vantaggio economico da tali utenti. Un'elevata capitalizzazione di mercato rispetto alla stessa soglia di utenti nell'Unione riflette un potenziale relativamente significativo di trarre un vantaggio economico da tali utenti nel prossimo futuro. Tale potenziale vantaggio economico riflette a sua volta, in linea di principio, la posizione di punto di accesso delle imprese interessate. Entrambi gli indicatori riflettono inoltre la capacità finanziaria delle imprese interessate, compresa la loro capacità di sfruttare il loro accesso ai mercati finanziari per rafforzare la propria posizione. Ciò può per esempio verificarsi qualora tale accesso superiore fosse utilizzato per acquisire altre imprese, capacità di cui sono a loro volta dimostrati i potenziali effetti negativi in termini di innovazione. La capitalizzazione di mercato può altresì riflettere la posizione e l'impatto sul mercato interno che si prevede abbiano in futuro le imprese in questione, a dispetto di un fatturato corrente che potrebbe essere relativamente basso. Il valore della capitalizzazione di mercato dovrebbe essere basato su un livello che riflette la capitalizzazione di mercato media delle più grandi imprese quotate in borsa nell'Unione nel corso di un periodo adeguato.
Considerando che una capitalizzazione di mercato pari o superiore alla soglia nell'ultimo esercizio finanziario dovrebbe far presupporre che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno, una capitalizzazione di mercato sostenuta dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base pari o superiore alla soglia per tre o più anni dovrebbe essere ritenuta un ulteriore rafforzamento di detta presunzione.
Al contrario, alcuni fattori relativi alla capitalizzazione di mercato potrebbero richiedere una valutazione approfondita per determinare se è opportuno ritenere che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno. Tale caso potrebbe presentarsi qualora la capitalizzazione di mercato dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base negli esercizi finanziari precedenti fosse significativamente inferiore alla soglia e la volatilità della sua capitalizzazione di mercato nel corso del periodo in questione fosse sproporzionata rispetto alla volatilità complessiva del mercato azionario o la traiettoria della sua capitalizzazione di mercato in relazione alle tendenze del mercato risultasse incoerente con una crescita rapida e unidirezionale.
Disporre di un numero molto elevato di utenti commerciali che dipendono da un servizio di piattaforma di base per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali attivi su base mensile consente all'impresa che fornisce tale servizio di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali ed è in linea di principio indice del fatto che l'impresa costituisce un punto di accesso importante. Al fine di determinare le soglie relative agli utenti commerciali, i rispettivi livelli pertinenti per i suddetti numeri dovrebbero essere fissati in modo tale da risultare rappresentativi di una percentuale sostanziale dell'intera popolazione dell'Unione in termini di utenti finali e dell'intera popolazione di imprese che utilizzano i servizi di piattaforma di base. Gli utenti finali e gli utenti commerciali attivi dovrebbero essere identificati e calcolati in modo da rappresentare adeguatamente il ruolo e la portata dello specifico servizio di piattaforma di base in questione. Al fine di garantire la certezza del diritto per i gatekeeper, è opportuno che gli elementi per determinare il numero di utenti finali e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio di piattaforma di base siano stabiliti in un allegato del presente regolamento. È possibile che gli sviluppi tecnologici e di altro tipo incidano su tali elementi. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco di indicatori utilizzati al fine di determinare il numero di utenti finali e di utenti commerciali attivi.
Una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività o la prevedibilità di detenere una tale posizione in futuro si realizza in particolare quando la contendibilità della posizione dell'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base è limitata. È probabile che ciò si verifichi nei casi in cui l'impresa ha fornito un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali nel corso di almeno tre anni.
È possibile che gli sviluppi tecnici e del mercato incidano su tali soglie. È pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative sono raggiunte e per adeguarla periodicamente, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato. Tali atti delegati non dovrebbero modificare le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento.
Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base dovrebbe, in circostanze eccezionali, poter confutare la presunzione secondo cui l'impresa ha un impatto significativo sul mercato interno dimostrando che, sebbene raggiunga le soglie quantitative definite nel presente regolamento, non soddisfa i requisiti per essere designata come gatekeeper. L'onere di provare che la presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative non dovrebbe applicarsi dovrebbe essere a carico dell'impresa stessa. Nella sua valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione solo gli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi, ossia l'impatto dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base sul mercato interno al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato, come le sue dimensioni in termini assoluti e il numero di Stati membri in cui è presente, di quanto il numero effettivo di utenti commerciali e il numero effettivo di utenti finali superano le soglie e l'importanza del servizio di piattaforma di base dell'impresa, tenuto conto della portata complessiva delle attività del rispettivo servizio di piattaforma di base, nonché il numero di anni in cui le soglie sono state raggiunte. Non dovrebbero essere prese in considerazione giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze derivanti da un tipo specifico di comportamento dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché non sono pertinenti per la designazione come gatekeeper. Qualora le argomentazioni presentate non siano sufficientemente fondate in quanto non mettono manifestamente in dubbio la presunzione, la Commissione dovrebbe poterle respingere entro il termine di 45 giorni lavorativi previsto per la designazione. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione facendo affidamento sulle informazioni disponibili in merito alle soglie quantitative laddove l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base ostacoli l'indagine non conformandosi alle misure di indagine adottate dalla Commissione.
È inoltre opportuno adottare disposizioni per la valutazione del ruolo di gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che non raggiungono tutte le soglie quantitative alla luce dei requisiti oggettivi globali secondo cui dovrebbero avere un impatto significativo sul mercato interno, agire quale punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali e usufruire di una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività, già in essere o che saranno con ogni probabilità raggiunti nel prossimo futuro. Qualora l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base sia un'impresa di dimensioni medie o piccole oppure una microimpresa, la valutazione dovrebbe prendere attentamente in considerazione l'eventualità che tale impresa possa compromettere in modo sostanziale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, in quanto il presente regolamento è destinato principalmente a grandi imprese dotate di considerevole potere economico, piuttosto che a imprese di dimensioni medie o piccole o a microimprese.
Una simile valutazione può essere effettuata solo alla luce di un'indagine di mercato e tenendo conto delle soglie quantitative. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe perseguire gli obiettivi di preservare e promuovere l'innovazione e la qualità di servizi e prodotti digitali, il grado di equità e concorrenzialità dei prezzi e la misura in cui la qualità o la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali sono o si mantengono elevate. È possibile tenere in considerazione alcuni elementi specifici delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base in questione, quali economie di scala estreme o di diversificazione, effetti di rete molto forti, vantaggi basati sui dati, capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming, struttura aziendale conglomerata o integrazione verticale. Inoltre, una capitalizzazione di mercato molto elevata, un coefficiente molto elevato di valore patrimoniale rispetto al profitto o un fatturato molto elevato derivanti dagli utenti finali di un singolo servizio di piattaforma di base possono essere utilizzati come indicatori del potenziale di sfruttamento della propria posizione dominante da parte di tali imprese e di una perdita di equilibrio del mercato a loro favore. Assieme alla capitalizzazione di mercato, gli alti tassi di crescita relativi costituiscono esempi di parametri dinamici particolarmente pertinenti per identificare simili imprese che forniscono servizi di piattaforma di base per le quali si può prevedere che acquisiranno una posizione consolidata e duratura. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione traendo conclusioni sfavorevoli dai fatti a sua disposizione laddove l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure di indagine adottate dalla Commissione.
Un sottoinsieme specifico di norme dovrebbe applicarsi a quelle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base per le quali si può prevedere che nel prossimo futuro acquisiranno una posizione consolidata e duratura. Le stesse caratteristiche specifiche dei servizi di piattaforma di base li rendono soggetti a perdita di equilibrio: una volta che un'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base ha ottenuto un determinato vantaggio rispetto ai rivali o ai potenziali concorrenti in termini di potere di scala o di intermediazione, la sua posizione potrebbe divenire inattaccabile e la situazione potrebbe evolversi fino al punto in cui è probabile che diventi consolidata e duratura nel prossimo futuro. Le imprese possono tentare di provocare tale perdita di equilibrio e di emergere quali gatekeeper utilizzando alcune delle condizioni e delle pratiche sleali disciplinate a norma del presente regolamento. A fronte di tale situazione, sembra opportuno intervenire prima che l'equilibrio del mercato sia irrimediabilmente compromesso.
Tale intervento precoce dovrebbe tuttavia essere limitato alla mera imposizione degli obblighi necessari e adeguati a garantire che i servizi in questione continuino a essere contendibili e a consentire di evitare il rischio qualificato di condizioni e pratiche sleali. Gli obblighi che impediscono all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di detenere una posizione consolidata e duratura nelle proprie attività, come quelli che impediscono lo sfruttamento della propria posizione dominante, e gli obblighi che agevolano il passaggio ad altri fornitori (switching) e il multihoming sono più direttamente orientati a tale scopo. Al fine di garantire proporzionalità è inoltre opportuno che, di tale sottoinsieme di obblighi, la Commissione applichi solo quelli necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e sottoponga periodicamente a riesame l'eventualità di mantenere, revocare o adattare tali obblighi.
Applicare solo gli obblighi che sono necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi del presente regolamento dovrebbe consentire alla Commissione di intervenire in maniera tempestiva ed efficace, nel pieno rispetto della proporzionalità delle misure prese in considerazione. Dovrebbe altresì rassicurare i partecipanti effettivi o potenziali al mercato quanto alla contendibilità e all'equità dei servizi in questione.
I gatekeeper dovrebbero conformarsi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in relazione a ciascuno dei servizi di piattaforma di base elencati nella pertinente decisione di designazione. È opportuno che gli obblighi siano applicati tenendo conto, se del caso, della posizione dei gatekeeper a livello di conglomerato. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di imporre misure di esecuzione al gatekeeper mediante decisione. Tali misure di esecuzione dovrebbero essere elaborate in maniera efficace, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di piattaforma di base e dei possibili rischi di elusione, e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle imprese interessate come pure di quelli di terzi.
La natura tecnologica molto complessa e in rapida evoluzione dei servizi di piattaforma di base richiede un riesame periodico dello status dei gatekeeper, compresi quelli di cui si prevede che acquisiranno nel prossimo futuro una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. Per fornire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i gatekeeper, la necessaria certezza quanto agli obblighi giuridici applicabili, è necessario un limite temporale per i suddetti riesami periodici. È altresì importante effettuare tali riesami su base periodica e almeno ogni tre anni. Inoltre, è importante chiarire che non tutti i cambiamenti dei fatti in base ai quali un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base è stata designata come gatekeeper dovrebbero comportare una modifica della decisione di designazione. La modifica sarà necessaria solo se i cambiamenti dei fatti comportano anche un cambiamento della valutazione. È opportuno valutare caso per caso i fatti e le circostanze per stabilire l'eventuale necessità di una modifica.
Per tutelare la contendibilità e l'equità e dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è necessario prevedere in maniera chiara e priva di ambiguità un insieme di norme armonizzate in relazione a tali servizi. Tali norme sono necessarie per rispondere al rischio di effetti dannosi delle pratiche dei gatekeeper, a vantaggio del contesto imprenditoriale nell'ambito dei servizi interessati, degli utenti e, in ultima analisi, della società nel suo complesso. Gli obblighi corrispondono a quelle pratiche che si ritiene compromettano la contendibilità o siano sleali, o entrambi, tenendo conto delle caratteristiche del settore digitale e che hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. Gli obblighi sanciti dal presente regolamento dovrebbero poter tenere specificamente conto della natura dei servizi di piattaforma di base forniti. Gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero garantire la contendibilità e l'equità non solo per quanto riguarda i servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione, ma anche per quanto riguarda altri prodotti e servizi digitali per i quali i gatekeeper sfruttano la loro posizione di punto di accesso, che sono spesso forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base.
Ai fini del presente regolamento, la contendibilità dovrebbe riguardare la capacità delle imprese di superare efficacemente le barriere all'ingresso e all'espansione e di contestare il gatekeeper per quanto riguarda il merito dei rispettivi prodotti e servizi. Le caratteristiche dei servizi di piattaforma di base nel settore digitale, quali effetti di rete, forti economie di scala e vantaggi derivanti dai dati, hanno limitato la contendibilità di tali servizi e dei relativi ecosistemi. Tale scarsa contendibilità riduce gli incentivi a innovare e migliorare i prodotti e i servizi per il gatekeeper, i suoi utenti commerciali, i suoi concorrenti e i suoi clienti e incide quindi negativamente sul potenziale di innovazione dell'economia delle piattaforme online nel suo complesso. La contendibilità dei servizi nel settore digitale può essere limitata anche in presenza di più di un gatekeeper per un servizio di piattaforma di base. Il presente regolamento dovrebbe pertanto vietare determinate pratiche da parte dei gatekeeper che potrebbero aumentare le barriere all'ingresso o all'espansione e dovrebbe imporre ai gatekeeper determinati obblighi tendenti a ridurre tali barriere. Gli obblighi dovrebbero inoltre riguardare le situazioni in cui la posizione del gatekeeper potrebbe essere consolidata in misura tale che la concorrenza tra piattaforme non risulti efficace a breve termine, indicando la necessità di creare o incrementare la concorrenza all'interno delle piattaforme.
Ai fini del presente regolamento, il carattere sleale dovrebbe riguardare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali in cui il gatekeeper trae un vantaggio sproporzionato. I partecipanti al mercato, compresi gli utenti commerciali dei servizi di piattaforma di base e i fornitori alternativi di servizi forniti contestualmente o in ausilio a tali servizi di piattaforma di base, dovrebbero essere in grado di cogliere adeguatamente i vantaggi derivanti dai loro sforzi innovativi o di altro tipo. A causa della loro posizione di punto di accesso e del loro potere contrattuale superiore, è possibile che i gatekeeper adottino comportamenti che non consentano ad altri di cogliere appieno i vantaggi dei propri contributi e stabiliscano unilateralmente condizioni squilibrate per l'uso dei loro servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai loro servizi di piattaforma di base. Tale squilibrio non è escluso dal fatto che il gatekeeper offra un particolare servizio a titolo gratuito a uno specifico gruppo di utenti e può anche consistere nell'escludere o discriminare utenti commerciali, in particolare se questi ultimi sono in concorrenza con i servizi forniti dal gatekeeper. Il presente regolamento dovrebbe pertanto imporre obblighi ai gatekeeper per far fronte a tali comportamenti.
La contendibilità e l'equità sono interconnesse. La mancanza di contendibilità o una scarsa contendibilità per quanto concerne un determinato servizio possono consentire a un gatekeeper di adottare pratiche sleali. Analogamente, le pratiche sleali di un gatekeeper possono ridurre la possibilità di utenti commerciali o altri soggetti di contestare la posizione del gatekeeper. Un determinato obbligo previsto dal presente regolamento può pertanto riguardare entrambi gli elementi.
Gli obblighi sanciti dal presente regolamento sono pertanto necessari per rispondere alle preoccupazioni di interesse pubblico identificate, in assenza di misure alternative e meno restrittive che conseguirebbero in maniera efficace lo stesso risultato, tenendo conto della necessità di tutelare l'ordine pubblico e la privacy e di contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli.
Spesso i gatekeeper raccolgono direttamente i dati personali degli utenti finali per fornire servizi pubblicitari online quando gli utenti finali utilizzano siti web e applicazioni software di terzi. I terzi forniscono inoltre ai gatekeeper i dati personali dei loro utenti finali per avvalersi di determinati servizi offerti dai gatekeeper nel contesto dei loro servizi di piattaforma di base, come per esempio il pubblico personalizzato. Il trattamento, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, di dati personali provenienti da terzi che utilizzano i servizi di piattaforma di base offre ai gatekeeper potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Ciò è dovuto al fatto che i gatekeeper trattano dati personali provenienti da un numero significativamente maggiore di terzi rispetto ad altre imprese. Vantaggi analoghi derivano i) dalla combinazione dei dati personali degli utenti finali raccolti da un servizio di piattaforma di base con i dati raccolti da altri servizi, ii) dall'utilizzo in modo incrociato dei dati personali provenienti da un servizio di piattaforma di base in altri servizi offerti separatamente dal gatekeeper, in particolare servizi che non sono forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base, e viceversa, o iii) dall'accesso con registrazione degli utenti finali a diversi servizi dei gatekeeper al fine di combinare dati personali. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero consentire agli utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche di trattamento dei dati e accesso con registrazione offrendo un'alternativa meno personalizzata ma equivalente, e senza subordinare l'utilizzo del servizio di piattaforma di base o di talune sue funzionalità al consenso dell'utente finale. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il gatekeeper di procedere al trattamento dei dati personali o di fare accedere con registrazione gli utenti finali a un servizio, avvalendosi della base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, ma non di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), del medesimo regolamento.
L'alternativa meno personalizzata non dovrebbe essere differente o di qualità inferiore rispetto al servizio fornito agli utenti finali che prestano il proprio consenso, a meno che il deterioramento della qualità non sia una conseguenza diretta del fatto che il gatekeeper non possa procedere al trattamento dei dati personali o fare accedere con registrazione gli utenti finali a un servizio. Non prestare il consenso non dovrebbe essere più complicato di prestare il consenso. Quando richiede il consenso, il gatekeeper dovrebbe presentare in modo proattivo all'utente finale una soluzione intuitiva per prestare, modificare o revocare il consenso in maniera esplicita, chiara e semplice. In particolare, il consenso dovrebbe essere prestato mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile con cui l'utente finale esprime una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 2016/679. Nel momento in cui presta il consenso, e soltanto ove pertinente, l'utente finale dovrebbe essere informato del fatto che non prestare il consenso può determinare un'offerta meno personalizzata ma che, per tutto il resto, il servizio di piattaforma di base resterà invariato e che nessuna funzionalità sarà rimossa. In via eccezionale, se il consenso non può essere prestato direttamente al servizio di piattaforma di base del gatekeeper, gli utenti finali dovrebbero poter prestare il proprio consenso tramite ciascun servizio di terzi che si avvale di tale servizio di piattaforma di base, per consentire al gatekeeper di trattare dati personali ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online. Infine, revocare il consenso dovrebbe essere tanto semplice quanto prestare il consenso. I gatekeeper non dovrebbero progettare, organizzare o gestire le loro interfacce online in modo tale da ingannare, manipolare ovvero compromettere o falsare in altro modo, in misura rilevante, la capacità degli utenti finali di prestare liberamente il proprio consenso. In particolare, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di sollecitare gli utenti finali più di una volta all'anno a prestare il proprio consenso per la stessa finalità di trattamento per la quale inizialmente non hanno prestato o hanno revocato il consenso. Il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679, compreso il relativo quadro di applicazione, che rimane pienamente applicabile a qualsiasi reclamo degli interessati relativo a una violazione dei loro diritti a norma di tale regolamento.
I minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in particolare per l'uso dei loro dati personali a fini della comunicazione commerciale o della creazione di profili utente. La protezione dei minori online è un obiettivo importante dell'Unione e dovrebbe trovare riscontro nel pertinente diritto dell'Unione. In tale contesto, è opportuno tenere debitamente conto di un regolamento relativo a un mercato unico per i servizi digitali. Nessuna disposizione del presente regolamento esonera i gatekeeper dai loro obblighi in materia di protezione dei minori previsti dal diritto dell'Unione applicabile.
In alcuni casi, per esempio attraverso l'imposizione di condizioni contrattuali, i gatekeeper possono limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire prodotti o servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, anche a livello di prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online oppure attraverso canali di vendita diretta online. Qualora si riferiscano a servizi di intermediazione online di terzi, tali restrizioni limitano la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di servizi di intermediazione online alternativi. Qualora si riferiscano a canali di vendita diretta online, tali restrizioni limitano in modo sleale la libertà degli utenti commerciali di utilizzare tali canali. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi o canali di vendita diretta online e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi agli utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.
Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, e al fine di promuovere il multihoming, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato allo scopo di interagire con qualsiasi utente finale che hanno già acquisito attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper o tramite altri canali. È opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte, anche attraverso un'applicazione software dell'utente commerciale, e a qualsiasi forma di comunicazione e conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali. Un utente finale acquisito è un utente finale che ha già instaurato un rapporto commerciale con l'utente commerciale e, se del caso, il gatekeeper è stato direttamente o indirettamente remunerato dall'utente commerciale per l'agevolazione dell'acquisizione iniziale dell'utente finale da parte dell'utente commerciale. Tali rapporti commerciali possono essere di natura onerosa o gratuita (come campioni gratuiti o livelli di servizio gratuiti) e possono essere stati instaurati tramite il servizio di piattaforma di base del gatekeeper o attraverso qualsiasi altro canale. Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale indiretto di cui si avvale tale utente commerciale.
Non dovrebbe risultare pregiudicata o limitata la capacità degli utenti finali di acquistare contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare una situazione in cui i gatekeeper limitino l'accesso a tali servizi e il loro uso da parte degli utenti finali tramite un'applicazione software in esecuzione sul loro servizio di piattaforma di base. Per esempio agli abbonati a un contenuto online acquistato al di fuori di un'applicazione software, un negozio di applicazioni software o un assistente virtuale, non dovrebbe essere impedito di accedere a tale contenuto online utilizzando un'applicazione software sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper solo perché è stato acquistato al di fuori di tale applicazione software, negozio di applicazioni software o assistente virtuale.
Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali e degli utenti finali, inclusi gli informatori, di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica competente, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, questioni relative a pratiche sleali dei gatekeeper che pongano un problema di inosservanza del pertinente diritto dell'Unione o del diritto nazionale. È possibile, per esempio, che gli utenti commerciali o gli utenti finali vogliano denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca o ostacoli in ogni modo la possibilità per tali utenti di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, per esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie o della giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.
Taluni servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, quali i servizi di identificazione, i motori di rendering dei browser web, i servizi di pagamento o i servizi tecnici che sostengono la fornitura di servizi di pagamento, come i sistemi di pagamento per gli acquisti in-app, sono fondamentali affinché gli utenti commerciali svolgano la propria attività e consentono loro di ottimizzare i servizi. In particolare, ogni browser è costruito su un motore di rendering dei browser web, che è responsabile delle principali funzionalità del browser, quali la velocità, l'affidabilità e la compatibilità web. Quando gestiscono e impongono motori di rendering dei browser web, i gatekeeper sono in grado di determinare le funzionalità e le norme che si applicheranno non solo ai propri browser web, ma anche ai browser web concorrenti e, a loro volta, alle applicazioni software web. I gatekeeper non dovrebbero pertanto utilizzare la loro posizione per imporre agli utenti commerciali che da essi dipendono di utilizzare i servizi forniti insieme ai servizi di piattaforma di base o a sostegno di essi dal gatekeeper stesso nell'ambito della fornitura di servizi o prodotti da parte di tali utenti commerciali. Al fine di evitare una situazione in cui i gatekeeper impongono indirettamente agli utenti commerciali i propri servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, non dovrebbe essere fatto divieto ai gatekeeper di imporre agli utenti finali l'utilizzo di tali servizi, qualora tale obbligo sia imposto nel contesto del servizio fornito agli utenti finali dall'utente commerciale che utilizza il servizio di piattaforma di base del gatekeeper. Tale divieto mira a tutelare la libertà dell'utente commerciale di scegliere servizi alternativi a quelli del gatekeeper, ma non dovrebbe essere interpretato come un obbligo che impone all'utente commerciale di offrire tali alternative ai suoi utenti finali.
Il comportamento consistente nell'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base dei gatekeeper elencato nella decisione di designazione o che soddisfano le soglie di utenti finali attivi e utenti commerciali di cui al presente regolamento quale condizione per utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi a un servizio di piattaforma di base offre ai gatekeeper un mezzo per accaparrarsi nuovi utenti commerciali e utenti finali e vincolarli ai propri servizi di piattaforma di base, facendo in modo che gli utenti commerciali non possano accedere a un servizio di piattaforma di base senza quantomeno registrarsi o creare un account al fine di ricevere un secondo servizio di piattaforma di base. Tale comportamento conferisce inoltre ai gatekeeper un potenziale vantaggio in termini di accumulo di dati. Esso potrebbe pertanto creare barriere all'ingresso e dovrebbe essere vietato.
Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che tale settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy. Ciò spesso determina per gli inserzionisti e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari online che essi acquistano, compromettendone la possibilità di passare a imprese che forniscono servizi pubblicitari online. Inoltre, i costi dei servizi pubblicitari online a queste condizioni saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sui servizi pubblicitari online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta, a inserzionisti ed editori cui erogano servizi pubblicitari online informazioni a titolo gratuito che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari online forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità. Tali informazioni dovrebbero essere fornite, su richiesta, a un inserzionista a livello di pubblicità individuale in relazione al prezzo e alle commissioni addebitati a tale inserzionista e, previo accordo dell'editore proprietario dello spazio pubblicitario in cui è visualizzato l'annuncio pubblicitario, alla remunerazione percepita da tale editore che ha prestato il suo consenso. La fornitura quotidiana di tali informazioni consentirà agli inserzionisti di ricevere informazioni che presentino il livello di dettaglio necessario per confrontare i costi di utilizzo dei servizi pubblicitari online dei gatekeeper con i costi di utilizzo dei servizi pubblicitari online di imprese alternative. Qualora alcuni editori non prestino il loro consenso alla condivisione delle informazioni pertinenti con l'inserzionista, il gatekeeper dovrebbe fornire all'inserzionista le informazioni sulla remunerazione media giornaliera percepita da tali editori per gli annunci pubblicitari in questione. Lo stesso obbligo e gli stessi principi di condivisione delle informazioni pertinenti relative alla fornitura di servizi pubblicitari online dovrebbero applicarsi in relazione a richieste da parte degli editori. Poiché i gatekeeper possono utilizzare modelli di tariffazione diversi per la fornitura di servizi pubblicitari online a inserzionisti ed editori, per esempio un prezzo per impressione, per visualizzazione o qualsiasi altro criterio, i gatekeeper dovrebbero anche fornire il metodo di calcolo di ciascuno dei prezzi e di ciascuna delle remunerazioni.
In talune circostanze, un gatekeeper svolge un duplice ruolo in qualità di impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché eroga ai propri utenti commerciali un servizio di piattaforma di base, ed eventualmente altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a tale servizio di piattaforma di base, pur essendo o intendendo essere nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati generati o forniti dai suoi utenti commerciali nel quadro delle attività di tali utenti commerciali al momento dell'utilizzo dei servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, ai fini dei propri servizi o prodotti. I dati dell'utente commerciale possono includere anche qualsiasi dato generato o fornito durante le attività dei suoi utenti finali. Tale caso può per esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di impresa fornitrice di servizi di vendita al dettaglio o applicazioni software. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è necessario garantire che essi non utilizzino dati aggregati o non aggregati, che potrebbero includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico, per fornire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi a essa.
Gli utenti commerciali possono anche acquistare servizi pubblicitari online da un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base allo scopo di fornire beni e servizi agli utenti finali. In tal caso può avvenire che i dati non siano generati sul servizio di piattaforma di base, ma siano forniti al servizio di piattaforma di base dall'utente commerciale o siano generati sulla base delle attività svolte da quest'ultimo attraverso il servizio di piattaforma di base in questione. In alcuni casi, il servizio di piattaforma di base che fornisce la pubblicità può svolgere il duplice ruolo di impresa che fornisce servizi pubblicitari online e impresa che fornisce servizi in concorrenza con gli utenti commerciali. È di conseguenza opportuno che l'obbligo che vieta a un gatekeeper che svolge un duplice ruolo di utilizzare i dati degli utenti commerciali sia applicato anche in relazione ai dati che un servizio di piattaforma di base ha ricevuto dalle imprese allo scopo di fornire servizi pubblicitari online relativi a tale servizio di piattaforma di base.
Per quanto concerne i servizi di cloud computing, l'obbligo di non utilizzare i dati degli utenti commerciali dovrebbe essere esteso ai dati forniti o generati dagli utenti commerciali del gatekeeper, nel contesto del loro utilizzo del servizio di cloud computing del gatekeeper, o attraverso il suo negozio di applicazioni software che consente agli utenti finali dei servizi di cloud computing di accedere alle applicazioni software. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto del gatekeeper di utilizzare dati aggregati per fornire altri servizi forniti contestualmente o in ausilio al servizio di piattaforma di base, quali servizi di analisi dei dati, fatto salvo il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché dei pertinenti obblighi relativi a tali servizi di cui al presente regolamento.
Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti, o quelli di terzi, sul suo sistema operativo, assistente virtuale o browser web, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite altri terzi. Ciò può per esempio verificarsi quando determinati servizi o applicazioni software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper non dovrebbero impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software sul loro sistema operativo. Il gatekeeper dovrebbe poter limitare tale disinstallazione solo quando le applicazioni software in questione sono essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo. I gatekeeper dovrebbero inoltre consentire agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite nel sistema operativo, nell'assistente virtuale e nel browser web quando tali impostazioni predefinite favoriscono i loro stessi servizi e applicazioni software. Ciò comprende l'attivazione di una schermata di scelta, al momento del primo utilizzo, da parte degli utenti, di un motore di ricerca online, di un assistente virtuale o di un browser web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione, che consente agli utenti finali di selezionare un servizio predefinito alternativo nel momento in cui il sistema operativo del gatekeeper dirige gli utenti finali verso tale motore di ricerca online, assistente virtuale o browser web e nel momento in cui l'assistente virtuale o il browser web del gatekeeper dirige l'utente verso il motore di ricerca online inserito nell'elenco della decisione di designazione.
Le norme che un gatekeeper stabilisce per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su hardware o sistemi operativi di tale gatekeeper, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire la contendibilità, il gatekeeper dovrebbe inoltre consentire alle applicazioni software o ai negozi di applicazioni software di terzi di chiedere all'utente finale di decidere se tale servizio debba diventare predefinito e consentire di effettuare facilmente tale modifica. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo dovrebbe poter attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo. L'integrità dell'hardware o del sistema operativo dovrebbe comprendere tutte le opzioni di progettazione che devono essere attuate e mantenute affinché l'hardware o il sistema operativo siano protetti dall'accesso non autorizzato, garantendo che i controlli di sicurezza specificati per l'hardware o per il sistema operativo in questione non possano essere compromessi. Inoltre, al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non compromettano la sicurezza degli utenti finali, il gatekeeper dovrebbe poter attuare misure e impostazioni strettamente necessarie e proporzionate, diverse dalle impostazioni predefinite, che consentano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione alle applicazioni software o ai negozi di applicazioni software di terzi, se dimostra che tali misure e impostazioni sono strettamente necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per conseguire tale obiettivo. Al gatekeeper dovrebbe essere impedito di attuare tali misure come impostazione predefinita o preinstallazione.
I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper fornisce i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling rispetto ai prodotti o servizi di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può per esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei video distribuiti attraverso una piattaforma per la condivisione di video, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nel flusso dei contenuti di un servizio di social network online, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale, o dei prodotti o servizi offerti attraverso un assistente virtuale. Il gatekeeper può riservare una posizione migliore alla propria offerta anche prima del posizionamento a seguito di una ricerca, ossia durante il crawling e l'indicizzazione. Per esempio, il gatekeeper può favorire i propri contenuti rispetto a quelli di terzi già durante il crawling, che è un processo di scoperta attraverso il quale si trovano contenuti nuovi e aggiornati, come anche durante l'indicizzazione, che comporta la memorizzazione e l'organizzazione dei contenuti trovati durante il processo di crawling. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per le imprese terze e di impresa che fornisce direttamente prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.
In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, e relativi indicizzazione e crawling, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, anche le condizioni applicate a tale posizionamento dovrebbero essere generalmente eque e trasparenti. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali e dovrebbe comprendere anche i casi in cui un servizio di piattaforma di base presenta o comunica un solo risultato all'utente finale. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione.
I gatekeeper non dovrebbero limitare o precludere la libera scelta degli utenti finali impedendo loro, a livello tecnico o in altro modo, il passaggio o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi. Ciò consentirebbe a un numero superiore di imprese di offrire i propri servizi, garantendo in ultima analisi maggiore scelta agli utenti finali. È opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali servizi o applicazioni software, e non creino barriere artificiali tecniche o di altro tipo per rendere impossibile o inefficace il passaggio ad altri servizi o applicazioni. La semplice offerta di un determinato prodotto o servizio ai consumatori, anche mediante preinstallazione, al pari del miglioramento dell'offerta agli utenti finali, anche mediante riduzioni dei prezzi o miglioramenti della qualità, non dovrebbe essere intesa come una barriera vietata a tale passaggio.
I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti finali di accedere a servizi e contenuti online, comprese le applicazioni software. È pertanto opportuno stabilire norme atte a garantire che i diritti degli utenti finali di accedere a un'internet aperta non siano compromessi dal comportamento dei gatekeeper. Questi ultimi possono altresì limitare a livello tecnico la capacità degli utenti finali di passare effettivamente a imprese che forniscono servizi di accesso a internet diverse, in particolare attraverso il loro controllo sull'hardware o sui sistemi operativi. Ciò distorce le condizioni di parità per i servizi di accesso a internet e danneggia in ultima analisi gli utenti finali. È pertanto opportuno garantire che i gatekeeper non limitino indebitamente gli utenti finali nella scelta dell'impresa che fornisce i loro servizi di accesso a internet.
Un gatekeeper può fornire servizi o hardware, quali dispositivi indossabili, che accedono alle componenti hardware o software di un dispositivo cui si accede o che è controllato tramite un sistema operativo o un assistente virtuale al fine di offrire funzionalità specifiche agli utenti finali. In tal caso, i fornitori di servizi o di hardware concorrenti, come i fornitori di dispositivi indossabili, necessitano di un'interoperabilità parimenti efficace con le componenti hardware o software, nonché di un accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità, allo scopo di poter fornire un'offerta competitiva agli utenti finali.
I gatekeeper possono anche svolgere il duplice ruolo di sviluppatori di sistemi operativi e produttori di dispositivi, compresa qualsiasi funzionalità tecnica di tali dispositivi. Un gatekeeper che sia un produttore di un dispositivo può per esempio limitare l'accesso ad alcune delle funzionalità di tale dispositivo, quali gli elementi e i processori sicuri della tecnologia NFC (near-field-communication, comunicazione in prossimità), i meccanismi di autenticazione e il software utilizzato per il funzionamento di tali tecnologie, che possono essere necessarie per la fornitura efficace di un servizio fornito contestualmente o in ausilio al servizio di piattaforma di base da parte del gatekeeper così come da parte di una potenziale impresa terza che fornisce tale servizio.
Se i duplici ruoli fossero utilizzati in maniera tale da impedire che fornitori alternativi di servizi e di hardware abbiano accesso, a parità di condizioni, allo stesso sistema operativo, alle stesse componenti hardware o software che sono disponibili o utilizzati dal gatekeeper nella fornitura dei suoi servizi complementari o di supporto o di hardware, ciò potrebbe compromettere in maniera significativa l'innovazione a opera di tali fornitori alternativi, nonché la scelta per gli utenti finali. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere tenuti a garantire, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con lo stesso sistema operativo, le stesse componenti hardware o software che sono disponibili o utilizzati nella fornitura dei suoi servizi complementari e di supporto e di hardware, come pure a garantirne l'accesso ai fini dell'interoperabilità. Tale accesso può essere richiesto anche tramite applicazioni software relative ai pertinenti servizi forniti contestualmente, o in ausilio, al servizio di piattaforma di base al fine di sviluppare e fornire efficacemente funzionalità interoperabili con quelle fornite dai gatekeeper. L'obiettivo degli obblighi è consentire a terzi concorrenti di interconnettersi attraverso interfacce o soluzioni analoghe alle rispettive componenti con la stessa efficacia dei servizi o dell'hardware del gatekeeper.
Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi pubblicitari online elencati nella decisione di designazione, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base della stessa impresa, i gatekeeper dovrebbero fornire a inserzionisti ed editori, nonché a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e i dati, compresi i dati aggregati e non aggregati, necessari per gli inserzionisti, per i terzi autorizzati come le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.
I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base, nonché altri servizi digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, o il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale, limitando il passaggio ad altri fornitori o il multihoming, è opportuno assicurare agli utenti finali, nonché a terzi autorizzati da un utente finale, l'accesso effettivo e immediato ai dati da essi forniti o che sono stati generati tramite le loro attività sui pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper. I dati dovrebbero essere ricevuti in un formato immediatamente ed effettivamente accessibile e utilizzabile da parte dell'utente finale o dei pertinenti terzi autorizzati dall'utente finale a cui i dati sono trasferiti. È altresì opportuno che i gatekeeper provvedano, per mezzo di misure tecniche adeguate e di elevata qualità, quali per esempio le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), a che gli utenti finali o i terzi autorizzati dagli utenti finali possano trasferire liberamente i dati in maniera continua e in tempo reale. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. Al fine di evitare dubbi, l'obbligo per il gatekeeper di garantire l'effettiva portabilità dei dati a norma del presente regolamento integra il diritto alla portabilità dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali.
Gli utenti commerciali che utilizzano servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper e gli utenti finali di tali utenti commerciali forniscono e generano una grande quantità di dati. Al fine di garantire che gli utenti commerciali abbiano accesso ai dati pertinenti così generati, è opportuno che il gatekeeper fornisca, su loro richiesta, un accesso effettivo e gratuito a tali dati. Tale accesso dovrebbe essere concesso anche ai terzi che hanno stipulato contratti con l'utente commerciale e sono responsabili del trattamento di tali dati per l'utente commerciale. L'accesso dovrebbe includere l'accesso ai dati forniti o generati dagli stessi utenti commerciali e dagli stessi utenti finali di tali utenti commerciali nel contesto di altri servizi forniti dallo stesso gatekeeper, compresi i servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base qualora ciò sia indissolubilmente collegato alla pertinente richiesta. A tal fine un gatekeeper non dovrebbe avvalersi di restrizioni contrattuali o di altro tipo per impedire l'accesso degli utenti commerciali ai dati pertinenti e dovrebbe consentire agli utenti commerciali di ottenere il consenso dei loro utenti finali per tale accesso ai dati e per il relativo reperimento, qualora tale consenso sia necessario a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. È altresì opportuno che i gatekeeper assicurino l'accesso continuo e in tempo reale a tali dati per mezzo di misure tecniche adeguate, per esempio predisponendo API di elevata qualità o strumenti integrati per i piccoli utenti commerciali.
Il valore dei motori di ricerca online per i rispettivi utenti commerciali e utenti finali aumenta di pari passo con l'incremento del numero complessivo di tali utenti. Le imprese che forniscono motori di ricerca online raccolgono e conservano serie di dati aggregati contenenti informazioni sulle ricerche degli utenti e sul modo in cui gli stessi hanno interagito con i risultati che sono stati loro forniti. Le imprese che forniscono motori di ricerca online raccolgono tali dati dalle ricerche effettuate sul proprio motore di ricerca online e, ove applicabile, dalle ricerche effettuate sulle piattaforme dei loro partner commerciali a valle. L'accesso da parte dei gatekeeper a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione costituisce una barriera importante all'ingresso e all'espansione, che compromette la contendibilità dei motori di ricerca online. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire un accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione in relazione alle ricerche gratuite e a pagamento generate dai consumatori sui motori di ricerca online ad altre imprese che forniscono detti servizi affinché tali imprese terze possano ottimizzare i loro servizi e contendere i pertinenti servizi di piattaforma di base. È opportuno concedere un siffatto accesso anche ai contraenti terzi di un fornitore di motore di ricerca online che sono responsabili del trattamento di tali dati per tale motore di ricerca online. Nel fornire accesso ai suoi dati di ricerca, è opportuno che il gatekeeper garantisca la protezione dei dati personali degli utenti finali, anche da eventuali rischi di reidentificazione, con mezzi adeguati, come l'anonimizzazione di tali dati personali, senza compromettere in maniera sostanziale la qualità o l'utilità dei dati. I dati pertinenti vengono anonimizzati se i dati personali sono irrimediabilmente alterati in modo tale che le informazioni non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o se i dati personali sono resi anonimi in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.
Per i negozi di applicazioni software, motori di ricerca online e servizi di social network online elencati nella decisione di designazione, i gatekeeper dovrebbero pubblicare e applicare condizioni generali di accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni generali dovrebbero prevedere un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie a livello di Unione che sia facilmente accessibile, imparziale, indipendente e gratuito per l'utente commerciale, fatti salvi i costi propri dell'utente commerciale e misure proporzionate volte a prevenire l'abuso del meccanismo di risoluzione delle controversie da parte degli utenti commerciali. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto degli utenti commerciali di presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai negozi di applicazioni software costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro negozi di applicazioni software, tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di negozi di applicazioni software; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio che il gatekeeper eroga a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di negozi di applicazioni software, motori di ricerca online e servizi di social network online, di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi di un regolamento relativo a un mercato unico per i servizi digitali.
I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di disdire l'abbonamento a un servizio di piattaforma di base sottoscritto in precedenza. È pertanto opportuno stabilire norme atte a evitare una situazione in cui i gatekeeper pregiudichino il diritto degli utenti commerciali e degli utenti finali di scegliere liberamente quale servizio di piattaforma di base utilizzare. Al fine di salvaguardare la libera scelta degli utenti commerciali e degli utenti finali, i gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a rendere inutilmente difficile o complicata la disdetta dell'abbonamento a un servizio di piattaforma di base da parte degli utenti commerciali o degli utenti finali. La chiusura di un account o la disdetta di un abbonamento non dovrebbero essere resi più complicati dell'apertura di un account o della sottoscrizione di un abbonamento allo stesso servizio. I gatekeeper non dovrebbero esigere commissioni aggiuntive in caso di risoluzione di contratti con i loro utenti finali o utenti commerciali. I gatekeeper dovrebbero garantire che le condizioni per la risoluzione dei contratti siano sempre proporzionate e possano essere esercitate senza difficoltà eccessive dagli utenti finali, per esempio per quanto concerne i motivi della risoluzione, il periodo di preavviso o la forma di tale risoluzione. Quanto precede lascia impregiudicata la legislazione nazionale applicabile in conformità del diritto dell'Unione che stabilisce i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni di cessazione della fornitura di servizi di piattaforma di base da parte degli utenti finali.
La mancanza di interoperabilità consente ai gatekeeper che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di beneficiare di forti effetti di rete, il che contribuisce a indebolire la contendibilità. Inoltre, indipendentemente dal fatto che gli utenti finali ricorrano al «multihoming» o meno, i gatekeeper forniscono spesso servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nell'ambito del loro ecosistema di piattaforme, e questo accentua ulteriormente le barriere all'ingresso per i fornitori alternativi di tali servizi e aumenta, per gli utenti finali, i costi del passaggio ad altri fornitori. Fatta salva la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e, in particolare, le condizioni e le procedure di cui all'articolo 61, i gatekeeper dovrebbero pertanto garantire ai fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, gratuitamente e su richiesta, l'interoperabilità con determinate funzionalità di base dei loro servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che forniscono ai propri utenti finali. I gatekeeper dovrebbero garantire l'interoperabilità ai fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che offrono o intendono offrire i loro servizi di comunicazione interpersonale indipendente dal numero a utenti finali e utenti commerciali nell'Unione. Per agevolare l'attuazione pratica di tale interoperabilità, il gatekeeper interessato dovrebbe essere tenuto a pubblicare un'offerta di riferimento che stabilisca i dettagli tecnici e i termini e le condizioni generali di interoperabilità con i suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Se applicabile, dovrebbe essere possibile per la Commissione consultare l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche al fine di determinare se i dettagli tecnici e i termini e le condizioni generali pubblicati nell'offerta di riferimento che il gatekeeper intende attuare o ha attuato garantisca il rispetto di tale obbligo. In tutti i casi, il gatekeeper e il fornitore richiedente dovrebbero garantire che l'interoperabilità non comprometta un livello elevato di sicurezza e di protezione dei dati, in linea con i loro obblighi sanciti dal presente regolamento e dal diritto dell'Unione applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. L'obbligo relativo all'interoperabilità non dovrebbe pregiudicare le informazioni e le scelte da mettere a disposizione degli utenti finali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero del gatekeeper e del fornitore richiedente a norma del presente regolamento e di altri atti normativi dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679.
Per garantire l'efficacia degli obblighi sanciti dal presente regolamento, accertandosi nel contempo che essi siano limitati a quanto necessario per assicurare la contendibilità e contrastare gli effetti dannosi delle pratiche sleali dei gatekeeper, è importante definirli in maniera chiara e circoscriverli in modo tale da consentire al gatekeeper di conformarvisi completamente, nel pieno rispetto del diritto applicabile, e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché della legislazione in materia di protezione dei consumatori, cibersicurezza, sicurezza dei prodotti e requisiti di accessibilità, comprese la direttiva (UE) 2019/882 e la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio15. È opportuno che i gatekeeper garantiscano la conformità del presente regolamento fin dalla progettazione. Pertanto, le misure necessarie dovrebbero essere integrate, nella misura del possibile, nel progetto tecnologico utilizzato dai gatekeeper. Può in determinati casi risultare opportuno che la Commissione, a seguito di un dialogo con il gatekeeper interessato e, dopo aver consentito a terzi di formulare osservazioni, specifichi ulteriormente alcune delle misure che il gatekeeper dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi che possono essere oggetto di ulteriore specifica o, in caso di elusione, di tutti gli obblighi. In particolare, tale ulteriore specifica dovrebbe essere possibile laddove l'attuazione di un obbligo che può essere oggetto di ulteriore specifica possa essere interessata da variazioni dei servizi all'interno di un'unica categoria di servizi di piattaforma di base. A tal fine, dovrebbe essere possibile per il gatekeeper chiedere alla Commissione di partecipare a un processo tramite il quale essa possa specificare ulteriormente alcune delle misure che il gatekeeper interessato dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva di tali obblighi. La Commissione dovrebbe disporre di discrezionalità in merito a se e quando fornire tale ulteriore specifica, nel rispetto dei principi della parità di trattamento, della proporzionalità e della buona amministrazione. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe fornire i principali motivi alla base della sua valutazione, comprese le priorità in materia di esecuzione. Tale processo non dovrebbe essere utilizzato per compromettere l'efficacia del presente regolamento. Inoltre, tale processo lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare una decisione che stabilisca l'inosservanza, da parte di un gatekeeper, di uno qualsiasi degli obblighi sanciti dal presente regolamento, compresa la possibilità di irrogare ammende o penalità di mora. È opportuno che la Commissione possa riaprire i procedimenti, anche nei casi in cui le misure specifiche si rivelino inefficaci. Una riapertura dovuta a una specifica inefficace adottata mediante decisione dovrebbe consentire alla Commissione di modificare la specifica in modo prospettivo. La Commissione dovrebbe inoltre essere in grado di fissare un periodo di tempo ragionevole entro il quale possano essere riaperti i procedimenti qualora le misure specifiche dimostrino di non essere efficaci.
È opportuno offrire ai gatekeeper, quale elemento aggiuntivo atto a garantire proporzionalità, l'opportunità di richiedere la sospensione, nella misura necessaria, di un obbligo specifico in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, quali uno shock esterno imprevisto che ha temporaneamente eliminato una parte significativa della richiesta degli utenti finali del servizio di piattaforma di base pertinente, qualora il gatekeeper dimostri che l'osservanza di un obbligo specifico mette a rischio la redditività economica delle proprie attività nell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione e riesaminarla periodicamente per verificare se sussistano ancora le condizioni per la sua concessione.
A fronte di circostanze eccezionali, giustificate da motivi limitati di salute pubblica o sicurezza pubblica, previste dal diritto dell'Unione e secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, è opportuno che la Commissione possa decidere che uno specifico obbligo non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. Qualora gli interessi pubblici sopraindicati fossero lesi, questo potrebbe essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo risulti, in uno specifico caso eccezionale, troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Se del caso, la Commissione dovrebbe essere in grado di agevolare l'osservanza valutando se una sospensione limitata e debitamente giustificata o un'esenzione siano giustificate. Ciò dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza compromettere gli effetti ex ante previsti sull'equità e sulla contendibilità. Qualora tale esenzione sia concessa, la Commissione dovrebbe rivedere la sua decisione ogni anno.
I gatekeeper dovrebbero informare la Commissione, mediante una relazione obbligatoria ed entro i termini previsti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, in merito alle misure che intendono attuare o hanno attuato al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi, comprese le misure relative al rispetto del regolamento (UE) 2016/679, nella misura in cui sono pertinenti per l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, il che dovrebbe consentire alla Commissione di svolgere i compiti attribuitile dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione del pubblico una sintesi chiara, comprensibile e non riservata di tali informazioni, pur tenendo conto del legittimo interesse dei gatekeeper nella tutela dei propri segreti aziendali e di altre informazioni riservate. Detta pubblicazione non riservata dovrebbe consentire ai terzi di valutare se i gatekeeper rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento. La suddetta relazione dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni di esecuzione della Commissione in qualsiasi momento successivo alla relazione. La Commissione dovrebbe pubblicare online un link con la sintesi non riservata della relazione, nonché tutte le altre informazioni pubbliche basate sugli obblighi di informazione di cui al presente regolamento, al fine di garantire l'accessibilità di tali informazioni in termini di completezza e di facilità di utilizzo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).
Gli obblighi dei gatekeeper dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che, a seguito di un'indagine approfondita, potrebbero essere successivamente individuate come sleali o limitanti la contendibilità in modo analogo alle pratiche sleali di cui al presente regolamento, pur esulando potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti. La Commissione dovrebbe poter avviare un'indagine al fine di stabilire l'eventuale necessità di aggiornare gli obblighi esistenti, di propria iniziativa o su richiesta giustificata di almeno tre Stati membri. Nel presentare tali richieste motivate, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma di base esistenti o in altro modo. Qualora, a seguito di un'indagine di mercato, ritenga necessario modificare elementi essenziali del presente regolamento, per esempio includendo nuovi obblighi che si discostino dalle questioni relative alla contendibilità o all'equità affrontate dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di modifica del regolamento.
Dato il considerevole potere economico dei gatekeeper, è importante che gli obblighi siano applicati in maniera efficace e non siano elusi. Le norme in questione dovrebbero a tal fine applicarsi a qualsiasi pratica di un gatekeeper, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che abbia natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo, nella misura in cui la pratica corrisponde al tipo di pratica oggetto di uno degli obblighi sanciti dal presente regolamento. I gatekeeper non dovrebbero adottare comportamenti che compromettano l'efficacia dei divieti e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Tali comportamenti comprendono la progettazione utilizzata dal gatekeeper, la presentazione non neutrale delle scelte dell'utente finale o l'utilizzo della struttura, della funzione o del modo di funzionamento di un'interfaccia utente o di parte di essa per sovvertire o compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente. Inoltre, al gatekeeper non dovrebbe essere consentito adottare comportamenti che compromettano l'interoperabilità richiesta dal presente regolamento, per esempio utilizzando misure tecniche di protezione ingiustificate, condizioni di servizio discriminatorie, rivendicando illecitamente un diritto d'autore sulle interfacce di programmazione delle applicazioni o fornendo informazioni fuorvianti. Ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito eludere la loro designazione segmentando, dividendo, suddividendo, frammentando o separando artificialmente i loro servizi di piattaforma di base per eludere le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento.
Per garantire l'efficacia del riesame dello status di gatekeeper, nonché la possibilità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è opportuno che questi ultimi informino la Commissione di tutte le loro acquisizioni previste di altre imprese che forniscono servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio erogato nel settore digitale o altri servizi che consentono la raccolta di dati, e che lo facciano prima dell'attuazione di tali acquisizioni. Tali informazioni, oltre a essere necessarie per il processo di riesame relativo allo status dei singoli gatekeeper, forniranno anche indicazioni fondamentali per monitorare le più ampie tendenze in materia di contendibilità nel settore digitale e possono pertanto rappresentare un fattore utile da considerare nel contesto delle indagini di mercato previste dal presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe mettere al corrente gli Stati membri di tali informazioni, data la possibilità di utilizzarle ai fini del controllo nazionale delle concentrazioni e poiché, in determinate circostanze, è possibile che l'autorità nazionale competente deferisca tali acquisizioni all'esame della Commissione ai fini del controllo delle concentrazioni. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare con cadenza annuale un elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dal gatekeeper. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza di tali informazioni, nonché la loro utilità per le diverse finalità previste dal presente regolamento, i gatekeeper dovrebbero fornire almeno informazioni concernenti le imprese interessate dalla concentrazione, il loro fatturato annuo nell'Unione e a livello mondiale, il loro settore di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, il valore di transazione o una stima dello stesso, una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, nonché un elenco degli Stati membri interessati dall'operazione.
Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper, compresa, a titolo esemplificativo, la profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. La trasparenza esercita una pressione esterna sui gatekeeper affinché non rendano la profilazione approfondita dei consumatori una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o le start-up non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire alle altre imprese che forniscono servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di maggiori garanzie della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione sottoposta a audit indipendente della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente in linea con il regolamento (UE) 2016/679, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, la durata della profilazione, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire effettivamente agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché i provvedimenti finalizzati a chiedere il loro consenso o a offrire loro la possibilità di negare o revocare il consenso. La Commissione dovrebbe trasmettere la descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati per informare in merito all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di elaborare la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e gli esperti, in linea con i regolamenti (UE) n. 182/201116 e (UE) 2018/172517 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle norme di comitatologia.
Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi, se all'elenco dei servizi di piattaforma di base dovrebbe essere aggiunto un maggior numero di servizi nel settore digitale, e se è necessario che ulteriori pratiche altrettanto sleali e che limitano la contendibilità dei mercati digitali siano oggetto di indagine. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica.
A seguito di un'indagine di mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di constatare che un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base soddisfi tutti i criteri qualitativi generali per essere identificata come gatekeeper. Tale impresa dovrebbe quindi, in linea di principio, rispettare tutti i pertinenti obblighi sanciti dal presente regolamento. Tuttavia, per i gatekeeper che la Commissione ha designato in quanto probabili detentori nel prossimo futuro di una posizione consolidata e duratura, è opportuno che la Commissione imponga solo gli obblighi necessari e appropriati per impedire che i gatekeeper in questione acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. In relazione a tali gatekeeper emergenti, è opportuno che la Commissione tenga conto della natura provvisoria, in linea di principio, di tale status ed è pertanto opportuno che sia deciso in un determinato momento se tali imprese che forniscono servizi di piattaforma di base debbano essere soggette all'insieme completo di obblighi incombenti ai gatekeeper poiché hanno acquisito una posizione consolidata e duratura o se le condizioni per la designazione non sono in ultima analisi soddisfatte e tutti gli obblighi imposti in precedenza debbano pertanto essere revocati.
La Commissione dovrebbe indagare e valutare se siano giustificati rimedi aggiuntivi di natura comportamentale o, ove opportuno, strutturale al fine di garantire che il gatekeeper non possa vanificare gli obiettivi del presente regolamento non rispettando sistematicamente uno o più obblighi sanciti dal presente regolamento. Tale caso si presenta se la Commissione emette nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza in un periodo di otto anni, che possono riguardare servizi di piattaforma di base differenti e obblighi diversi fissati nel presente regolamento, e se il gatekeeper ha mantenuto, esteso o ulteriormente rafforzato il suo impatto nel mercato interno, la dipendenza economica dei suoi utenti commerciali e utenti finali dai servizi di piattaforma di base del gatekeeper ovvero il consolidamento della sua posizione. Si dovrebbe ritenere che un gatekeeper abbia mantenuto, esteso o rafforzato la sua posizione di gatekeeper qualora, nonostante le azioni di esecuzione adottate dalla Commissione, tale gatekeeper detenga ancora o abbia ulteriormente rafforzato o consolidato la sua importanza come punto di accesso per consentire agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali. È opportuno che in siffatti casi la Commissione abbia il potere di imporre rimedi, comportamentali o strutturali, tenendo in debita considerazione il principio di proporzionalità. In tale contesto, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di vietare al gatekeeper, per un periodo di tempo limitato, di avviare una concentrazione riguardante tali servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica. Al fine di consentire l'effettivo coinvolgimento di terzi e la possibilità di sperimentare i rimedi prima dell'applicazione, la Commissione dovrebbe pubblicare una sintesi dettagliata e non riservata del caso e delle misure da adottare. È opportuno che la Commissione possa riaprire i procedimenti, anche nei casi in cui i rimedi specificati si rivelino inefficaci. Una riapertura dovuta a rimedi inefficaci adottati mediante decisione dovrebbe consentire alla Commissione di modificare i rimedi in modo prospettivo. È opportuno che la Commissione possa inoltre fissare un periodo di tempo ragionevole entro il quale dovrebbe essere possibile riaprire i procedimenti qualora i rimedi dimostrino di non essere efficaci.
Se, nel corso di un'indagine in merito a un'inosservanza sistematica, un gatekeeper propone alla Commissione di assumersi degli impegni, quest'ultima dovrebbe poter adottare una decisione che renda tali impegni vincolanti per il gatekeeper in questione, qualora li ritenga sufficienti a garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui al presente regolamento. Tale decisione dovrebbe inoltre constatare che l'intervento della Commissione non è più giustificato per quanto riguarda l'inosservanza sistematica oggetto di indagine. Nel valutare se gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi siano sufficienti a garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a tenere conto dei test effettuati dal gatekeeper per dimostrare l'efficacia di tali impegni nella pratica. La Commissione dovrebbe verificare che la decisione sugli impegni sia pienamente rispettata e consegua i suoi obiettivi, e dovrebbe essere autorizzata a riaprire la decisione qualora ritenga che gli impegni non siano efficaci.
I servizi nel settore digitale e i tipi di pratiche relative a tali servizi possono cambiare in maniera rapida e significativa. Per garantire che il presente regolamento rimanga aggiornato e costituisca una risposta normativa efficace e globale ai problemi posti dai gatekeeper, è importante prevedere una revisione periodica degli elenchi di servizi di piattaforma di base e degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tale aspetto è di particolare importanza per garantire l'identificazione di una pratica sleale o suscettibile di limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Per quanto la dinamica evoluzione che caratterizza il settore digitale renda importante l'esecuzione di un riesame periodico volto a garantire certezza giuridica in merito alle condizioni normative, tale riesame dovrebbe essere effettuato entro un arco temporale ragionevole e adeguato. Le indagini di mercato dovrebbero altresì garantire che la Commissione disponga di una solida base probatoria sulla quale poter valutare l'opportunità di proporre modifiche del presente regolamento al fine di rivedere, ampliare o specificare ulteriormente gli elenchi di servizi di piattaforma di base. Tali indagini dovrebbero del pari garantire che la Commissione disponga di una solida base probatoria sulla quale poter valutare l'opportunità di proporre modifiche degli obblighi sanciti dal presente regolamento o di adottare un atto delegato per aggiornare tali obblighi.
Per quanto concerne il comportamento dei gatekeeper che non è contemplato dagli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare un'indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche al fine di determinare se gli obblighi di cui al presente regolamento debbano essere integrati mediante un atto delegato rientrante nell'ambito di applicazione del conferimento di potere stabilito per tali atti delegati nel presente regolamento, ovvero presentando una proposta di modifica del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicata la possibilità, per la Commissione, di avviare laddove opportuno procedimenti a norma dell'articolo 101 o 102 TFUE. Tali procedimenti dovrebbero essere condotti in conformità del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio18. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di adottare misure provvisorie a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Qualora i gatekeeper adottino pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base già designati a norma del presente regolamento, ma senza che siffatte pratiche siano contemplate in maniera esplicita dagli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di aggiornare il presente regolamento mediante atti delegati. Siffatti aggiornamenti mediante atto delegato dovrebbero essere soggetti agli stessi standard di indagine ed essere pertanto preceduti da un'indagine di mercato. È altresì opportuno che la Commissione applichi una norma predefinita nell'identificazione di siffatti tipi di pratiche. Tale norma giuridica dovrebbe garantire che il tipo di obblighi cui i gatekeeper potrebbero essere confrontati in qualsiasi momento in conformità del presente regolamento sia sufficientemente prevedibile.
Al fine di garantire l'effettiva attuazione e il rispetto del presente regolamento, è opportuno che la Commissione disponga di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di indagare, applicare e monitorare le norme stabilite nel presente regolamento, garantendo nel contempo il rispetto del diritto fondamentale di essere ascoltato e di accedere al fascicolo nel contesto dei procedimenti di esecuzione. È opportuno che la Commissione disponga di tali poteri di indagine anche allo scopo di effettuare indagini di mercato, compreso ai fini dell'aggiornamento e del riesame del presente regolamento.
È opportuno conferire alla Commissione il potere di richiedere le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento. La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso a tutti i pertinenti documenti, dati, banche dati, algoritmi e informazioni necessari per avviare e svolgere indagini e per monitorare l'osservanza degli obblighi sanciti dal presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso di tali informazioni, e indipendentemente dalla loro forma o formato, dal supporto su cui sono conservati o dal luogo in cui sono conservati.
È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di richiedere direttamente che le imprese o associazioni di imprese forniscano la documentazione, i dati e le informazioni pertinenti. È inoltre opportuno che la Commissione abbia la facoltà di richiedere qualsiasi informazione pertinente alle autorità competenti nello Stato membro, o alle persone fisiche o giuridiche, ai fini del presente regolamento. Nell'ottemperare a una decisione della Commissione, le imprese sono tenute a rispondere a quesiti concreti e fornire documenti.
La Commissione dovrebbe disporre altresì del potere di condurre ispezioni di qualsiasi impresa o associazione di imprese e di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e verbalizzarne le dichiarazioni.
Le misure provvisorie possono costituire uno strumento importante per garantire che, nel corso di un'indagine, l'infrazione oggetto dell'indagine non causi danni gravi e irreparabili per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. Tale strumento è importante per evitare sviluppi che potrebbe essere molto difficile invertire mediante una decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento. È pertanto opportuno che la Commissione abbia il potere di ordinare misure provvisorie nel contesto dei procedimenti avviati in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza. Tale potere dovrebbe applicarsi nei casi in cui la Commissione abbia constatato prima facie la sussistenza di un'infrazione agli obblighi da parte dei gatekeeper e laddove vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. Le misure provvisorie dovrebbero applicarsi solo per un determinato periodo di tempo, vale a dire per un periodo che termina con la conclusione del procedimento da parte della Commissione o per un periodo stabilito, rinnovabile se necessario e opportuno.
La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie ai fini del monitoraggio dell'attuazione e dell'osservanza effettive degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tali azioni dovrebbero comprendere la capacità della Commissione di nominare esperti esterni indipendenti e revisori che possano coadiuvare la Commissione in tale processo, anche appartenenti, ove applicabile, ad autorità competenti degli Stati membri come le autorità per la protezione dei dati o dei consumatori. Nel nominare i revisori, è opportuno che la Commissione garantisca una rotazione sufficiente.
È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. È a tal fine opportuno fissare anche livelli adeguati di ammende e penalità di mora, soggette a ragionevoli termini di prescrizione, per l'inosservanza degli obblighi e per la violazione delle norme procedurali, conformemente ai principi di proporzionalità e ne bis in idem. È opportuno che la Commissione e le pertinenti autorità nazionali coordinino i loro sforzi di applicazione al fine di garantire il rispetto di tali principi. In particolare, la Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali ammende e penalità irrogate alla stessa persona giuridica per gli stessi fatti mediante una decisione definitiva nei procedimenti relativi a una violazione di altre norme dell'Unione o nazionali, in modo da garantire che l'importo complessivo delle ammende e delle penalità irrogate corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse.
Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali la Commissione potrebbe richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri di tale associazione di imprese qualora essa non sia solvibile.
Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto dell'impresa interessata a essere ascoltata dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Nel garantire il diritto a una buona amministrazione, il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltati, la protezione delle informazioni riservate è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni su cui si basa la decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. È inoltre necessario provvedere affinché la Commissione utilizzi esclusivamente le informazioni raccolte a norma del presente regolamento ai fini di quest'ultimo, tranne in caso di disposizioni specifiche di senso diverso. Infine è opportuno, nel rispetto di determinate condizioni, che taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possano essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.
Nel preparare sintesi non riservate da pubblicare per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, è opportuno che la Commissione tenga debitamente conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.
L'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper richiede cooperazione e coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali, nell'ambito delle loro competenze. La Commissione e le autorità nazionali dovrebbero collaborare e coordinare le loro azioni necessarie ai fini dell'applicazione degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento nonché rispettare il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE). È opportuno che il sostegno da parte delle autorità nazionali alla Commissione possa comprendere la fornitura a quest'ultima di tutte le informazioni necessarie in loro possesso o di assistenza a essa, su richiesta, nell'esercizio dei suoi poteri, affinché la Commissione possa assolvere meglio i suoi compiti a norma del presente regolamento.
La Commissione è l'unica autorità a cui è conferito il potere di applicare il presente regolamento. Al fine di sostenere la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conferire alle rispettive autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di svolgere indagini relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento. Ciò potrebbe essere rilevante in particolare nei casi in cui non si possa stabilire sin dall'inizio se il comportamento di un gatekeeper sia in grado di violare il presente regolamento, le norme in materia di concorrenza che l'autorità nazionale competente ha il potere di applicare, o entrambi. L'autorità nazionale competente che applica le norme in materia di concorrenza dovrebbe riferire alla Commissione i risultati concernenti possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento affinché la Commissione possa avviare procedimenti di indagine sull'eventuale inosservanza, nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento. La Commissione dovrebbe avere piena discrezionalità nel decidere in merito all'avvio di tali procedimenti. Al fine di evitare la sovrapposizione delle indagini previste dal presente regolamento, l'autorità nazionale competente interessata dovrebbe informare la Commissione prima di adottare la sua prima misura di indagine relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre cooperare strettamente e coordinarsi con la Commissione nell'esecuzione delle norme nazionali in materia di concorrenza nei confronti dei gatekeeper, anche per quanto riguarda la fissazione delle ammende. A tal fine, esse dovrebbero informare la Commissione allorché avviano procedimenti basati sulle norme nazionali in materia di concorrenza nei confronti dei gatekeeper, nonché prima di imporre obblighi ai gatekeeper nell'ambito di tali procedimenti. Al fine di evitare duplicazioni, dovrebbe essere possibile, se del caso, che l'informazione relativa al progetto di decisione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2003 funga da notifica a norma del presente regolamento.
Al fine di salvaguardare l'applicazione e l'esecuzione armonizzata del presente regolamento, è importante garantire che le autorità nazionali, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, dispongano di tutte le informazioni necessarie per far sì che le loro decisioni non siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di inviare loro informazioni o pareri su questioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel contempo, la Commissione dovrebbe poter presentare osservazioni orali o scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Ciò lascia impregiudicata la capacità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
Al fine di garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento e di altri regolamenti settoriali applicabili ai gatekeeper, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze di un apposito gruppo ad alto livello. Tale gruppo ad alto livello dovrebbe poter assistere la Commissione anche mediante consulenze, competenze e raccomandazioni, se del caso, su questioni generali relative all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento. Il gruppo ad alto livello dovrebbe essere composto dalle reti e dagli organismi europei pertinenti e la sua composizione dovrebbe garantire un livello elevato di competenza e un equilibrio geografico. I membri del gruppo ad alto livello dovrebbero riferire periodicamente agli organi e alle reti che rappresentano in merito ai compiti svolti nell'ambito del gruppo, nonché consultarli al riguardo.
Poiché le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia conformemente al TFUE, a norma dell'articolo 261 TFUE la Corte di giustizia dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto concerne le ammende e le penalità di mora.
La Commissione dovrebbe avere la possibilità di elaborare orientamenti per fornire ulteriori indicazioni sui diversi aspetti del presente regolamento o per assistere le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento. Dovrebbe essere possibile fondare tali indicazioni, in particolare, sull'esperienza acquisita dalla Commissione attraverso il monitoraggio della conformità al presente regolamento. La formulazione di orientamenti ai sensi del presente regolamento è una prerogativa della Commissione e a sua discrezione esclusiva e non dovrebbe essere considerata un elemento costitutivo volto a garantire l'osservanza, da parte delle imprese o associazioni di imprese interessate, degli obblighi di cui al presente regolamento.
L'attuazione di taluni degli obblighi dei gatekeeper, come per esempio quelli relativi all'accesso ai dati, alla portabilità dei dati o all'interoperabilità, potrebbe essere agevolata dal ricorso a norme tecniche. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, ove opportuno e necessario, di chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare tali norme.
Al fine di garantire mercati equi e contendibili in presenza di gatekeeper nel settore digitale in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della metodologia riportata in un allegato del presente regolamento e volta a determinare se sono raggiunte le soglie quantitative concernenti gli utenti finali attivi e gli utenti commerciali attivi per la designazione dei gatekeeper, riguardo all'ulteriore precisazione degli elementi aggiuntivi della metodologia che non rientrano in tale allegato e che consentono di determinare se sono raggiunte le soglie quantitative concernenti la designazione dei gatekeeper, nonché riguardo all'integrazione degli obblighi esistenti sanciti dal presente regolamento laddove, sulla base di un'indagine di mercato, la Commissione abbia individuato la necessità di aggiornare gli obblighi relativi alle pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e l'aggiornamento preso in considerazione rientri nell'ambito di applicazione del conferimento di potere stabilito per tali atti delegati nel presente regolamento.
Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201619. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le misure che i gatekeeper devono attuare al fine di garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui al presente regolamento, sospendere, in tutto o in parte, un obbligo specifico imposto a un gatekeeper, esentare un gatekeeper, in tutto o in parte, da un obbligo specifico, specificare le misure che un gatekeeper deve attuare qualora eluda gli obblighi derivanti dal presente regolamento, concludere un'indagine di mercato relativa alla designazione dei gatekeeper, imporre misure correttive in caso di inosservanza sistematica, disporre misure provvisorie nei confronti di un gatekeeper, rendere vincolanti degli impegni per un gatekeeper, definire la sua constatazione di inosservanza, fissare l'importo definitivo della penalità di mora, determinare la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche, della trasmissione di informazioni, delle richieste motivate e delle relazioni regolamentari trasmesse dai gatekeeper, definire le modalità operative e tecniche in vista dell'attuazione dell'interoperabilità nonché la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori, prevedere modalità pratiche per i procedimenti, le proroghe dei termini, l'esercizio dei diritti durante i procedimenti, la procedura di divulgazione, nonché la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Per l'adozione di un atto di esecuzione sulle modalità pratiche per la collaborazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri è opportuno far ricorso alla procedura d'esame. Per gli atti di esecuzione rimanenti previsti dal presente regolamento è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Ciò è giustificato dal fatto che tali atti di esecuzione rimanenti riguardano in primo luogo gli aspetti pratici delle procedure stabilite dal presente regolamento, quali la forma, il contenuto e altri dettagli delle varie fasi procedurali, riguardano ni secondo luogo le modalità pratiche delle diverse fasi procedurali, come per esempio la proroga dei termini procedurali o il diritto di essere ascoltati, e riguardano in terzo luogo singole decisioni di esecuzione destinate a un gatekeeper.
A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, ciascuno Stato membro dovrebbe essere rappresentato nel comitato consultivo e decidere in merito alla composizione della propria delegazione. Tale delegazione può comprendere, tra l'altro, esperti delle autorità competenti degli Stati membri che possiedono le competenze pertinenti in relazione a una questione specifica presentata al comitato consultivo.
Gli informatori possono sottoporre all'attenzione delle autorità competenti nuove informazioni che possono agevolarle nell'individuazione delle violazioni del presente regolamento e consentire loro di imporre sanzioni. Dovrebbe essere garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti e proteggerli da ritorsioni. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio20 sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.
Al fine di rafforzare la certezza del diritto, l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1937, a norma del presente regolamento, alle segnalazioni di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni dovrebbe riflettersi in detta direttiva. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937, sebbene l'adozione di misure nazionali di recepimento non sia una condizione per l'applicabilità di detta direttiva alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone segnalanti a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
I consumatori dovrebbero poter far valere i propri diritti in relazione agli obblighi incombenti ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento attraverso azioni rappresentative conformemente alla direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio21. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 si applichi alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni, da parte dei gatekeeper, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato di tale direttiva. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente alla direttiva (UE) 2020/1828, sebbene l'adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per l'applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L'applicabilità della direttiva (UE) 2020/1828 alle azioni rappresentative intentate contro violazioni, da parte dei gatekeeper, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori dovrebbe decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per recepire detta direttiva o, se successiva, dalla data di applicazione del presente regolamento.
La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sulla contendibilità e sull'equità dei rapporti commerciali nell'economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti. Tale valutazione dovrebbe includere il riesame periodico dell'elenco di servizi di piattaforma di base e degli obblighi imposti ai gatekeeper nonché dell'applicazione di tali obblighi, allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali in tutta l'Unione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe altresì valutare la portata dell'obbligo relativo all'interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica indipendente dal numero. Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore digitale, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe avere la possibilità di tenere conto anche dei pareri e delle relazioni trasmessile dall'osservatorio dell'economia delle piattaforme online istituito dalla decisione C(2018)2393 della Commissione del 26 aprile 2018. A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate. Nell'effettuare le valutazioni e i riesami delle pratiche e degli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione si prefigga quale obiettivo il mantenimento di un livello elevato di protezione e rispetto dei diritti e dei valori comuni, in particolare l'uguaglianza e la non discriminazione.
Fatta salva la procedura di bilancio e utilizzando gli strumenti finanziari esistenti, alla Commissione dovrebbero essere assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate affinché possa svolgere efficacemente i propri compiti ed esercitare i propri poteri in relazione all'esecuzione del presente regolamento.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire l'equità e la contendibilità del settore digitale in generale e dei servizi di piattaforma di base in particolare, nell'ottica di promuovere l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti finali nel settore digitale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del modello commerciale e delle attività dei gatekeeper e della portata e degli effetti di tali attività, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 10 febbraio 202122.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.
3. Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:
a) le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;
b) i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.
4. Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972, il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 di tale direttiva.
5. Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi, regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.
6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:
a) delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;
b) delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e
c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio1 e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.
7. Le autorità nazionali non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui agli articoli 37 e 38.