Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 11 Obblighi di etichettatura e di trasparenza per ciascun messaggio di pubblicità politica
1. Gli editori di pubblicità politica provvedono affinché ogni messaggio di pubblicità politica riporti in modo chiaro, ben visibile e privo di ambiguità le informazioni seguenti:
a) una dichiarazione attestante che si tratta di un messaggio di pubblicità politica;
b) l'identità dello sponsor del messaggio di pubblicità politica e, ove applicabile, dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor;
c) ove applicabile, l'indicazione dell'elezione, del referendum o del processo legislativo o regolamentare cui è connesso il messaggio di pubblicità politica;
d) ove applicabile, una dichiarazione attestante che il messaggio di pubblicità politica è stato oggetto di tecniche di targeting o di consegna del messaggio;
e) un avviso di trasparenza che contenga le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, oppure l'indicazione chiara di dove lo si possa reperire facilmente e in modo diretto.
2. Gli editori di pubblicità politica garantiscono la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 1. Gli editori di pubblicità politica garantiscono l'accuratezza delle informazioni su dove è possibile reperire l'avviso di trasparenza di cui al paragrafo 1, lettera e).
3.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili sotto forma di etichette adeguate al mezzo utilizzato.
Tali etichette sono ben visibili, consentono alle persone di identificare facilmente come tale un messaggio di pubblicità politica e permangono in caso di ulteriore diffusione del messaggio di pubblicità politica.
4.
Entro il 10 luglio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello delle etichette di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione garantiscono che le etichette siano adeguate al mezzo utilizzato, ivi compresi i media audiovisivi e la stampa nonché la pubblicità online e offline, tenendo conto delle caratteristiche particolari del mezzo, nonché dei più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, della ricerca scientifica pertinente e delle migliori pratiche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri, comprese le autorità di controllo, e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta volontari destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente articolo, che tengano conto delle specificità dei prestatori di servizi interessati e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE.
Art. 12 Avvisi di trasparenza
1. Gli editori di pubblicità politica garantiscono che l'avviso di trasparenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), comprenda le informazioni seguenti:
a) l'identità dello sponsor e, ove applicabile, dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor, compresi il nome, l'indirizzo e-mail e, se reso pubblico, l'indirizzo postale nonché, se lo sponsor non è una persona fisica, l'indirizzo presso il quale ha il suo luogo di stabilimento;
b) le informazioni di cui alla lettera a) sulla persona fisica o giuridica che fornisce una retribuzione in cambio del messaggio di pubblicità politica, se tale persona è diversa dallo sponsor o dall'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor;
c) il periodo durante il quale è prevista la pubblicazione, la consegna o la diffusione del messaggio di pubblicità politica;
d) gli importi aggregati e il valore aggregato di altre prestazioni percepiti dai prestatori di servizi di pubblicità politica, compresi quelli percepiti dall'editore, in cambio parziale o integrale dei servizi di pubblicità politica e se del caso, della campagna di pubblicità politica;
e) informazioni circa l'origine pubblica o privata degli importi e delle altre prestazioni di cui alla lettera d), nonché informazioni sulla loro provenienza dall'interno o dall'esterno dell'Unione;
f) la metodologia applicata per calcolare gli importi e il valore di cui alla lettera d);
g) ove applicabile, l'indicazione delle elezioni o dei referendum, oppure dei processi legislativi o regolamentari, cui è connesso il messaggio di pubblicità politica;
h) se il messaggio di pubblicità politica è connesso a elezioni o referendum specifici, il link alle informazioni ufficiali su come partecipare alle elezioni o al referendum in questione;
i) ove applicabile, il link al registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online di cui all'articolo 13;
j) informazioni sui meccanismi di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
k) ove applicabile, informazioni indicanti se una precedente pubblicazione del messaggio di pubblicità politica o di una sua versione precedente è stata sospesa o interrotta a causa di una violazione del presente regolamento;
l) ove applicabile, una dichiarazione attestante che il messaggio di pubblicità politica è stato oggetto di tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario sulla base dell'uso di dati personali, comprese le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere c) ed e);
m) ove applicabile e tecnicamente fattibile, la portata del messaggio di pubblicità politica in termini di numero di visualizzazioni e reazioni.
2.
Gli editori di pubblicità politica garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano complete.
Gli editori di pubblicità politica garantiscono l'accuratezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), f), i), j) e m), prima e durante il periodo di pubblicazione, consegna o diffusione del messaggio di pubblicità politica.
Qualora il prestatore di servizi di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto che le informazioni trasmesse all'editore di pubblicità politica o da esso pubblicate sono incomplete o non accurate, esso contatta senza indebito ritardo l'editore di pubblicità politica interessato e trasmette a quest'ultimo informazioni completate o corrette.
Qualora l'editore di pubblicità politica venga a conoscenza con qualsiasi mezzo del fatto che le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo sono incomplete o non accurate, esso si adopera in ogni modo, anche contattando lo sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica, per completare o correggere le informazioni senza indebito ritardo.
Se le informazioni non possono essere completate o corrette senza indebito ritardo, l'editore di pubblicità politica non rende disponibile il messaggio di pubblicità politica o ne interrompe senza indebito ritardo la pubblicazione, la consegna o la diffusione.
L'editore di pubblicità politica informa senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati di qualsiasi decisione adottata a norma del quinto comma del presente paragrafo.
3.
Gli avvisi di trasparenza sono inclusi in ogni messaggio di pubblicità politica o sono comunque facilmente reperibili in qualsiasi momento durante il periodo di pubblicazione del messaggio di pubblicità politica.
Gli avvisi di trasparenza sono tenuti aggiornati per tutto il periodo di pubblicazione del messaggio di pubblicità politica, sono presentati in un formato facilmente accessibile e, almeno quando il messaggio di pubblicità politica è reso disponibile per via elettronica, sono in un formato leggibile da dispositivo automatico. Essi sono redatti nella lingua del messaggio di pubblicità politica. Gli editori di pubblicità politica che offrono servizi nell'Unione garantiscono che gli avvisi di trasparenza siano conformi ai requisiti di accessibilità applicabili, tra l'altro rendendo disponibili le informazioni attraverso più di un canale sensoriale, ove tecnicamente fattibile.
Gli avvisi di trasparenza sono chiaramente visibili e di facile fruizione, anche grazie alla formulazione con un linguaggio semplice.
4. Gli editori di pubblicità politica conservano gli avvisi di trasparenza e le eventuali modifiche ad essi apportate per un periodo di sette anni dopo l'ultima pubblicazione della pubblicità politica interessata.
5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica alle microimprese che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, a condizione che la prestazione di servizi pubblicitari sia puramente marginale e accessoria rispetto alle loro attività principali.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo lettere all'elenco delle lettere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e modificando il paragrafo 1, lettera f), del presente articolo alla luce degli sviluppi tecnologici, delle prassi di mercato, della pertinente ricerca scientifica, degli sviluppi del controllo a opera di autorità competenti e degli orientamenti pertinenti emanati da organi competenti, a condizione che dette modifiche si rivelino necessarie alla comprensione del contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e dei suoi obiettivi.
7.
Entro il 10 luglio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato dell'avviso di trasparenza e fornire specifiche tecniche al fine di garantire che quest'ultimo sia adattato al mezzo utilizzato, anche per i media audiovisivi e la stampa nonché la pubblicità online e offline, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e del mercato, della pertinente ricerca scientifica e delle migliori pratiche, nonché delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Art. 13 Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online
1. La Commissione istituisce e assicura, direttamente o affidando tale responsabilità a un'autorità di gestione, la gestione di un registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online («registro europeo»), che è un registro pubblico di tutti i messaggi di pubblicità politica online pubblicati nell'Unione o diretti a cittadini o residenti dell'Unione. Tale registro include:
a) una funzionalità che consente l'accesso del pubblico ai messaggi di pubblicità politica online, unitamente alle informazioni fornite dagli editori di pubblicità politica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in relazione a ciascun messaggio di pubblicità politica online dal momento della sua prima pubblicazione; le informazioni sono disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico, consentono ricerche attraverso molteplici criteri e sono accessibili al pubblico attraverso un portale unico;
b) un servizio di hosting che garantisce la disponibilità della pubblicità politica online e delle informazioni con essa pubblicate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'intero periodo di presentazione del messaggio di pubblicità politica e nei sette anni successivi alla sua ultima presentazione; tale servizio di hosting e l'accesso alle informazioni ospitate rispettano e lasciano impregiudicati eventuali obblighi giuridici per la rimozione del messaggio di pubblicità politica e delle informazioni con esso pubblicate; tale servizio di hosting è gratuito per gli editori di pubblicità politica che presentano un messaggio di pubblicità politica online al registro europeo.
2. Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché ciascun messaggio di pubblicità politica, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, sia reso disponibile in un registro, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065. Inoltre, tali editori di pubblicità politica consentono l'accesso a tali informazioni tramite il registro europeo dal momento della pubblicazione e per l'intero periodo durante il quale presentano il messaggio di pubblicità politica nonché nei sette anni successivi alla sua ultima presentazione sulle loro interfacce online.
3. Qualora rimuovano o disabilitino l'accesso a uno specifico messaggio di pubblicità politica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le loro condizioni generali, gli editori di pubblicità politica continuano a fornire l'accesso alle informazioni richieste dall'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, per il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.
4. Gli editori di pubblicità politica diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo che pubblicano messaggi di pubblicità politica tramite un servizio online rendono disponibili nel registro europeo ciascun messaggio di pubblicità politica e le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, entro 72 ore dalla prima pubblicazione della pubblicità politica.
5. La Commissione o, a seconda dei casi, l'autorità di gestione di cui al paragrafo 1, non è in alcun modo responsabile della completezza e dell'accuratezza della pubblicità politica e delle informazioni con essa pubblicate, né della sua conformità al pertinente diritto dell'Unione o nazionale e ad altre norme vincolanti applicabili.
6.
Entro il 10 aprile 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 29 per stabilire modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati per facilitare l'inclusione dei messaggi di pubblicità politica nel registro europeo e l'indicizzazione della pubblicità politica da parte dei motori di ricerca online, l'autenticazione standardizzata e un'interfaccia comune di programmazione delle applicazioni, al fine di consentire l'accesso alle informazioni aggregate pubblicate online a norma del presente regolamento attraverso un portale unico.
Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto degli sviluppi tecnologici, scientifici e del mercato, e mira a conseguire i seguenti obiettivi:
a) consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 attraverso il registro europeo;
b) consentire un facile accesso del pubblico agli avvisi di trasparenza online attraverso l'uso di un'interfaccia comune di programmazione delle applicazioni che permetta di accedere agli avvisi e di effettuare ricerche nelle banche dati pertinenti;
c) agevolare l'accesso di terzi e del pubblico agli avvisi di trasparenza, tra l'altro consentendo l'analisi degli avvisi di trasparenza online e la loro presentazione attraverso un portale unico e servizi di ricerca di facile uso.
Art. 14 Relazioni periodiche sui servizi di pubblicità politica
1.
Gli editori di pubblicità politica includono informazioni sugli importi fatturati o sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale dei servizi forniti, compreso l'uso di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario, aggregati per campagna, in allegato alla loro relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE.
Gli editori di pubblicità politica mettono le informazioni di cui al primo comma a disposizione delle autorità competenti responsabili degli audit o del controllo degli attori politici, qualora tali autorità siano istituite a norma del diritto nazionale.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle micro, piccole o medie imprese che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE.
Art. 15 Segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente non conformi
1. Gli editori di pubblicità politica dispongono dei meccanismi necessari per consentire alle persone fisiche o giuridiche di segnalare che un determinato messaggio di pubblicità politica di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento.
2. Tali meccanismi di cui al paragrafo 1 sono gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, anche a partire dall'avviso di trasparenza. Ove tecnicamente possibile, tali meccanismi consentono di effettuare le segnalazioni in formato elettronico.
3. Tali meccanismi facilitano la presentazione di segnalazioni precise e motivate agli editori di pubblicità politica per consentire loro di individuare la non conformità dei messaggi di pubblicità politica in questione al presente regolamento. A tal fine, gli editori di pubblicità politica adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti:
a) una spiegazione circostanziata dei motivi per cui la persona fisica o giuridica che presenta la segnalazione presume che il messaggio di pubblicità politica in questione non sia conforme al presente regolamento;
b) informazioni che consentano l'individuazione del messaggio di pubblicità politica;
c) il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona fisica o giuridica che presenta la segnalazione.
4. Gli editori di pubblicità politica inviano senza indebito ritardo una conferma di ricezione della segnalazione ricevuta a norma del paragrafo 1 alla persona fisica o giuridica che l'ha presentata.
5. Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, senza indebito ritardo:
a) esaminano e trattano le segnalazioni ricevute a norma del paragrafo 1 in modo diligente, non arbitrario e obiettivo;
b) informano la persona fisica o giuridica che ha effettuato la segnalazione di cui al paragrafo 1 del seguito dato alla stessa.
6. Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi né motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, senza indebito ritardo:
a) si adoperano in ogni modo per esaminare e trattare le segnalazioni ricevute a norma del paragrafo 1 in modo diligente, non arbitrario e obiettivo;
b) informano, almeno su richiesta, la persona fisica o giuridica che ha effettuato la segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo del seguito dato alla stessa; gli editori di pubblicità politica che rientrano in quanto microimprese nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per garantire la loro conformità alla presente lettera.
7. Nell'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, gli editori di pubblicità politica trattano qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a un messaggio di pubblicità politica collegato a tale elezione o referendum entro 48 ore, a condizione che la segnalazione possa essere trattata completamente sulla base dell'informazione in essa inclusa. Gli editori di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per trattare senza indebito ritardo le segnalazioni ricevute in merito a un messaggio di pubblicità politica collegato a tale elezione o referendum.
8. Gli editori di pubblicità politica forniscono informazioni chiare e di facile uso sulle possibilità di ricorso in relazione al messaggio di pubblicità politica cui si riferisce la segnalazione e, se del caso, sull'uso di mezzi automatizzati per il trattamento delle segnalazioni.
9. Gli editori di pubblicità politica informano senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati delle misure adottate a seguito delle segnalazioni effettuate a norma del presente articolo, che incidono sulla disponibilità o sulla presentazione del messaggio di pubblicità politica in questione.
10. Gli editori di pubblicità politica possono dare una risposta collettiva a segnalazioni di cui al paragrafo 1 multiple e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria, anche con l'ausilio di strumenti automatizzati o tramite un messaggio pubblicitario sul loro sito web facente riferimento alle segnalazioni in questione.
11. La Commissione, previa consultazione della rete dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 8, può emanare orientamenti per assistere gli editori di pubblicità politica nell'applicazione del presente articolo.
Art. 16 Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti
1. Al fine di verificare la conformità agli articoli 9, 11, 12 e 14, le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni necessarie. Le informazioni trasmesse sono complete, accurate e affidabili e sono predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato standardizzato e leggibile da dispositivo automatico.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:
a) una motivazione dell'obiettivo per cui sono richieste le informazioni, salvo se l'obiettivo della richiesta è prevenire, accertare, indagare e perseguire reati o gravi reati amministrativi e salvo se divulgare le ragioni della richiesta rischia di compromettere tale obiettivo;
b) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di pubblicità politica interessato e dello sponsor del servizio di pubblicità politica.
3. Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità nazionale competente dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato trasmette le informazioni richieste entro otto giorni lavorativi. Tuttavia, i prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per fornire le informazioni richieste entro 12 giorni lavorativi e successivamente senza indebito ritardo.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, i prestatori di servizi di pubblicità politica forniscono le informazioni richieste che sono in loro possesso senza indebito ritardo ed entro 48 ore. Tuttavia, i prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro o piccole imprese nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE forniscono le informazioni che sono in loro possesso senza indebito ritardo e, ove possibile, prima della data dell'elezione o del referendum.
5. I prestatori di servizi di pubblicità politica designano un punto di contatto affinché interagisca con le autorità nazionali competenti. I prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE possono designare come punto di contatto una persona fisica esterna.
Art. 17 Trasmissione di informazioni ad altri soggetti interessati
1. Su richiesta dei soggetti interessati, i prestatori di servizi di pubblicità politica trasmettono tempestivamente e gratuitamente e, ove tecnicamente possibile in formato leggibile da dispositivo automatico, a tali soggetti le informazioni di cui detti prestatori di servizi di pubblicità politica sono tenuti a disporre a norma degli articoli 9, 11 e 12.
2. I soggetti interessati che fanno richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 devono essere indipendenti da interessi commerciali e rientrare in una o più delle categorie seguenti:
a) ricercatori abilitati ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2065;
b) membri di un'organizzazione della società civile i cui obiettivi statutari sono proteggere e promuovere l'interesse pubblico, autorizzata a norma del diritto nazionale o dell'Unione;
c) attori politici;
d) osservatori elettorali nazionali o internazionali riconosciuti in uno Stato membro; oppure
e) giornalisti.
3. Su richiesta di un soggetto interessato, il prestatore di servizi di pubblicità politica si adopera in ogni modo per trasmettere quanto prima e al più tardi entro un mese le informazioni richieste o la risposta motivata di cui al paragrafo 5.
4. Nel preparare le informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 1, il prestatore di servizi di pubblicità politica può aggregare gli importi o riunirli in una forcella, se necessario per tutelare i suoi interessi commerciali legittimi.
5. Se le richieste di cui al paragrafo 1 sono manifestamente poco chiare o eccessive o riguardano informazioni che non sono in possesso del prestatore di servizi di pubblicità politica, quest'ultimo può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste. In casi di questo tipo il prestatore di servizi di pubblicità politica invia una risposta motivata al soggetto interessato che ha fatto richiesta d'informazioni, unitamente alle informazioni sulle possibilità di ricorso, comprese, se del caso, quelle previste dalla direttiva (UE) 2020/1828.
6. Qualora il trattamento delle richieste di cui al paragrafo 1 comporti costi significativi, il prestatore di servizi di pubblicità politica può addebitare un contributo spese ragionevole e proporzionato, che in ogni caso non supera i costi amministrativi per la trasmissione delle informazioni richieste.
7. Incombe ai prestatori di servizi di pubblicità politica dimostrare che una richiesta è manifestamente poco chiara o eccessiva o che riguarda informazioni che non sono in loro possesso ovvero la sua onerosità in termini di trattamento.
Capo III. Targeting e consegna del messaggio di pubblicità politica online
Art. 18 Obblighi specifici in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online
1. Le tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online che comportano il trattamento dei dati personali sono consentite solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il titolare del trattamento ha raccolto i dati personali presso l'interessato;
b) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 al trattamento separato dei dati personali a fini di pubblicità politica; e
c) tali tecniche non comportano la «profilazione» quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1725 utilizzando le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
2. In ambito di pubblicità politica, sono vietate le tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario che comportano il trattamento dei dati personali di un soggetto di cui il titolare del trattamento sa, con ragionevole certezza, che è almeno un anno al di sotto dell'età per l'esercizio del voto prestabilita dalle norme nazionali. Il rispetto degli obblighi di cui nel presente paragrafo non impone al titolare del trattamento di trattare dati personali ulteriori per valutare se il soggetto sia un anno al di sotto dell'età per l'esercizio del voto.
3. Il presente articolo non si applica alle comunicazioni di partiti politici, fondazioni politiche, associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro, ai loro membri ed ex membri o a comunicazioni, come bollettini d'informazione, connesse alle loro attività politiche, purché tali comunicazioni si basino esclusivamente sui dati di abbonamento e siano pertanto strettamente limitate ai loro membri, ex membri o abbonati, siano basate sui dati personali da essi forniti e non comportino un trattamento di dati personali volto a segmentare o altrimenti selezionare ulteriormente i destinatari e i messaggi che ricevono.
4. Ai fini dell'attuazione dei requisiti dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 relativi al consenso esplicito e alla revoca del consenso fornito, i titolari del trattamento si assicurano che:
a) all'interessato non sia richiesto il consenso se ha già indicato con mezzi automatizzati che non acconsente al trattamento dei dati a fini di pubblicità politica, a meno che la richiesta non sia giustificata da un mutamento sostanziale delle circostanze;
b) all'interessato che non presta il proprio consenso sia offerta un'alternativa equivalente per l'utilizzo del servizio online senza ricevere pubblicità politica.
Art. 19 Obblighi di trasparenza addizionali in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online
1. Quando si avvalgono di tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online che comportano il trattamento di dati personali, oltre agli altri obblighi di cui al presente regolamento e a quelli di cui regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento osservano gli obblighi seguenti:
a) adottano, applicano e rendono pubblico un documento di strategia interna che descriva chiaramente e con linguaggio semplice come tali tecniche sono utilizzate e mantengono tale strategia per un periodo di sette anni a partire dall'ultimo utilizzo di tali tecniche;
b) conservano registri sull'uso di tali tecniche, sui meccanismi e i parametri applicati;
c) trasmettono, contestualmente all'indicazione che si tratta di un messaggio di pubblicità politica, informazioni supplementari per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri delle tecniche applicate, ivi compreso se per indirizzare o consegnare la pubblicità politica sia stato utilizzato un sistema di intelligenza artificiale e se siano state usate altre tecniche analitiche, compresi gli elementi seguenti:
i) gli specifici gruppi di destinatari presi di mira, compresi i parametri applicati per determinare i destinatari del messaggio;
ii) le categorie di dati personali usati per le tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario;
iii) gli obiettivi, i meccanismi e la logica di targeting, compresi i parametri di inclusione ed esclusione, e i motivi della scelta di questi parametri;
iv) informazioni significative sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale nel targeting o nella consegna dei messaggi di pubblicità politica;
v) il periodo di diffusione della pubblicità politica e il numero di persone cui è diffuso il messaggio di pubblicità politica;
vi) un link al documento di strategia di cui alla lettera a), o una chiara indicazione di dove lo si possa reperire facilmente;
d) preparano una valutazione interna annuale dei rischi dell'uso di tali tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario sui diritti e le libertà fondamentali, i cui risultati devono essere resi pubblici;
e) forniscono, unitamente al messaggio di pubblicità politica, a meno che non sia incluso nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, un riferimento ai mezzi effettivi di cui dispone l’interessato per l’esercizio dei propri diritti a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725, a seconda dei casi, in particolare un riferimento ai diritti dell’interessato di modificare i dati personali o revocare il consenso a seconda dei casi, che deve includere un link a un’interfaccia che consenta l’esercizio di tali diritti.
2. Il titolare del trattamento che non sia anche l’editore di pubblicità politica provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), siano comunicate a quest’ultimo perché possa adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. Le informazioni sono trasmesse tempestivamente e con l’accuratezza dettata dalle migliori pratiche e norme del settore, con processo automatizzato standardizzato se ciò è tecnicamente fattibile.
3. I prestatori di servizi di pubblicità politica trasmettono ai titolari del trattamento le informazioni per conformarsi ai paragrafi 1 e 2, se necessario.
4. Le informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 1, lettere c) ed e), e dei paragrafi 2 e 3 devono essere in un formato che sia facilmente accessibile e, se tecnicamente fattibile, anche leggibile da dispositivo automatico, chiaramente visibili e di facile uso, e formulate con linguaggio semplice.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo elementi all’elenco delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla luce degli sviluppi tecnologici, delle prassi di mercato, degli sviluppi del controllo a opera di autorità competenti e degli orientamenti emanati da organi competenti.
Art. 20 Trasmissione di informazioni sul targeting e la consegna di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati
I titolari del trattamento adottano provvedimenti adeguati per trasmettere ai soggetti interessati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, su loro richiesta e gratuitamente, le informazioni di cui all'articolo 19.
Capo IV. Controllo ed esecuzione
Art. 21 Rappresentante legale
1.
Il prestatore di servizi che offre servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non che non è stabilito nell'Unione designa per iscritto una persona fisica o giuridica come suo rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre servizi.
Il rappresentante legale designato si registra presso l'autorità competente di cui al paragrafo 4 nello Stato membro in cui risiede o è stabilito. A tal fine, i prestatori di servizi trasmettono a tale autorità competente il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale. Le informazioni trasmesse sono accurate, in formato leggibile da dispositivo automatico e aggiornate.
2. Il rappresentante legale è competente per il rispetto degli obblighi nel quadro del presente regolamento e, fatti salvi la responsabilità del prestatore di servizi e i procedimenti giudiziari che possano essere avviati nei suoi confronti, può essere ritenuto responsabile di qualsiasi inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il rappresentante legale è il destinatario di tutte le comunicazioni con detto prestatore di servizi previste che sono previste dal presente regolamento. Ogni comunicazione di cui è destinatario il rappresentante legale è considerata comunicazione al prestatore di servizi rappresentato.
3. I prestatori di servizi dotano il loro rappresentante legale dei poteri necessari e delle risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficace e tempestiva con le autorità nazionali competenti e, se del caso, con la Commissione, e ad assicurare il rispetto delle loro decisioni.
4. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente responsabile della tenuta di registri online accessibili al pubblico e leggibili meccanicamente di tutti i rappresentanti legali registrati sul loro territorio a norma del presente regolamento. L'autorità nazionale competente garantisce che tali informazioni siano facilmente accessibili e complete e regolarmente aggiornate. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i collegamenti ai pertinenti siti web.
5. La Commissione istituisce un portale di collegamento ai siti web forniti dagli Stati membri a norma del paragrafo 4 e ne cura la manutenzione.
Art. 22 Autorità competenti e punti di contatto
1. Le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o il Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 sono competenti a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del presente regolamento nel settore di loro competenza. Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 58 del regolamento (UE) 2018/1725. Il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 si applica alle attività contemplate agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2016/679 elabora orientamenti, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, al fine di assistere le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 nel valutare la conformità ai requisiti del presente regolamento.
3. Gli Stati membri designano le autorità competenti a controllare l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e all'articolo 21 del presente regolamento, ove applicabile. Le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2022/2065 possono essere anche le autorità competenti designate per controllare l'osservanza, da parte degli intermediari online, degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e all'articolo 21 del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 di ogni Stato membro è competente per il coordinamento a livello nazionale nei confronti dei prestatori di «servizi intermediari» quali definiti dal regolamento (UE) 2022/2065. Alle materie connesse con l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei prestatori di servizi intermediari si applicano l'articolo 49, l'articolo 58, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065. L'articolo 51 del regolamento (UE) 2022/2065 si applica mutatis mutandis per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo.
4. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Tali autorità competenti possono essere diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e possono essere le stesse di quelle contemplate all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Agendo in piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire la vigilanza, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento.
5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 4, nello svolgimento dei loro compiti in relazione al presente regolamento, hanno facoltà di:
a) chiedere l'accesso ai dati, ai documenti o alle informazioni necessari, in particolare allo sponsor o ai prestatori di servizi di pubblicità politica interessati, che le autorità competenti devono utilizzare al solo scopo di monitorare e valutare il rispetto del presente regolamento, conformemente alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e protezione delle informazioni riservate;
b) rivolgere avvertimenti ai prestatori di servizi di pubblicità politica sull'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento;
c) ordinare la cessazione delle violazioni e imporre agli sponsor o ai prestatori di servizi di pubblicità politica di adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento;
d) imporre o chiedere l'imposizione da parte di un'autorità giudiziaria di ammende o sanzioni pecuniarie o altre misure finanziarie, a seconda dei casi;
e) se del caso, imporre una sanzione pecuniaria periodica o chiedere all'autorità giudiziaria del loro Stato membro di procedere in tal senso;
f) se del caso, imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per farla cessare effettivamente, o chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di procedere in tal senso;
g) pubblicare una dichiarazione che identifica la o le persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento e precisa la natura di tale inosservanza;
h) effettuare, o chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare o autorizzare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati dai prestatori di servizi di pubblicità politica in questione per fini connessi alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, allo scopo di esaminare, sequestrare, prendere od ottenere copie o estratti di informazioni in qualsiasi forma, a prescindere dal supporto di conservazione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti nazionali dispongano di tutti i mezzi necessari per svolgere i loro compiti in conformità del presente regolamento, tra cui sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per controllare adeguatamente la conformità degli sponsor e dei prestatori di servizi di pubblicità politica di loro competenza a norma del presente regolamento.
7. Gli Stati membri assicurano una cooperazione e un coordinamento efficaci e strutturati a livello nazionale tra tutte le pertinenti autorità competenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni e dei poteri di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche notificando le violazioni riscontrate, che sono pertinenti per altre autorità, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.
8. I punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 9, secondo comma, si riuniscono periodicamente a livello di Unione nella rete dei punti di contatto nazionali. La rete dei punti di contatto nazionali funge da piattaforma per lo scambio periodico di informazioni e prassi eccellenti, nonché per una cooperazione strutturata tra i punti di contatto nazionali e la Commissione in merito a tutti gli aspetti del presente regolamento. In particolare, la rete dei punti di contatto nazionali agevola la cooperazione a livello di Unione per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento e facilita l'elaborazione, in collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, di orientamenti intesi ad aiutare gli sponsor e i prestatori di servizi di pubblicità politica a conformarsi ai requisiti del presente regolamento. La rete dei punti di contatto nazionali si riunisce almeno due volte all'anno e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. Essa opera in stretta collaborazione con la rete europea di cooperazione in materia elettorale, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e altre reti od organismi pertinenti, onde agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse al controllo e all'applicazione del presente regolamento. La Commissione partecipa alle riunioni della rete dei punti di contatto nazionali e presta assistenza amministrativa.
9.
Lo Stato membro che designa più di un'autorità competente provvede a che i rispettivi compiti di tale autorità siano stabiliti chiaramente e che le autorità in questione cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti.
Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente come punto di contatto nazionale a livello dell'Unione ai fini di tutti gli aspetti del presente regolamento.
I punti di contatto nazionali sostengono e agevolano la cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e con i punti di contatto nazionali di altri Stati membri. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i dati di contatto dei loro punti di contatto nazionali. Gli Stati membri interessati comunicano, se del caso, il nome delle altre autorità competenti e i rispettivi compiti alla rete dei punti di contatto nazionali.
Art. 23 Cooperazione transfrontaliera
1. Il rispetto del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pubblicità politica e degli sponsor è soggetto alla competenza dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Se il prestatore è stabilito in più di uno Stato membro, è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.
2. Fatti salvi l'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e il paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente o le autorità competenti di tutti gli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente per quanto necessario.
3. L'autorità competente che abbia ricevuto da un'altra autorità competente una richiesta giustificata presta a detta altra autorità, senza indebito ritardo e non oltre un mese dal ricevimento della richiesta, l'assistenza necessaria per un'esecuzione efficace, efficiente e coerente delle misure di controllo o esecuzione di cui all'articolo 22, paragrafo 5. L'autorità competente che abbia ricevuto dall'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta motivata di informazioni, tramite il punto di contatto di cui all'articolo 22, paragrafo 9, fornisce a detta altra autorità le informazioni richieste senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato a un mese nei casi che richiedono indagini o informazioni supplementari da parte di più autorità competenti.
4. Se un'autorità nazionale competente di uno Stato membro ha motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato sul proprio territorio, essa ne informa l'autorità competente dello stabilimento principale del prestatore e le chiede, se del caso, di valutare la questione e di adottare le necessarie misure di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 7.
5. La segnalazione ai sensi del paragrafo 4 è giustificata, debitamente motivata e proporzionata e reca almeno:
a) le informazioni che consentono di identificare lo sponsor o il prestatore di servizi di pubblicità politica;
b) una descrizione dei fatti pertinenti, le pertinenti disposizioni del presente regolamento e i motivi per cui l'autorità competente notificante sospetta una violazione del presente regolamento, compresa, se del caso, una descrizione delle circostanze che consentirebbero di valutare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 4;
c) informazioni sul luogo da cui è possibile reperire il pertinente messaggio di pubblicità politica o una sua copia;
d) qualsiasi altra informazione che l'autorità competente notificante consideri pertinente, tra cui, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.
6.
Se non dispone di informazioni sufficienti per dare seguito alla notifica ricevuta di cui al paragrafo 4, l'autorità competente dello stabilimento principale può chiedere informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica. Nel ricevere tale richiesta, l'autorità competente fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo.
Il termine di cui al paragrafo 7 è sospeso fintantoché non siano presentati tali complementi di informazione.
7. L'autorità competente dello stabilimento principale, senza indebito ritardo e non oltre un mese dal ricevimento della segnalazione di cui al paragrafo 4 o, se del caso, delle informazioni di cui al paragrafo 6, comunica all'autorità competente che ha effettuato la notifica e alla rete dei punti di contatto nazionali la sua valutazione della presunta violazione e informazioni sulle misure di indagine o di esecuzione adottate, o che intende adottare, al fine di garantire la conformità al presente regolamento.
8. Qualora l'indagine su una presunta violazione riguardi la prestazione di servizi di pubblicità politica in uno o più Stati membri in cui il prestatore di servizi di pubblicità politica non ha lo stabilimento principale, l'autorità competente dello stabilimento principale può avviare e condurre un'indagine congiunta con la partecipazione dell'autorità competente o delle autorità degli Stati membri interessati:
a) di propria iniziativa e previo ottenimento del consenso dell'autorità competente o delle autorità competenti a cui è stata presentata la richiesta; o
b) in seguito a una richiesta di un'altra autorità competente o di altre autorità competenti, sulla base del sospetto ragionevole che la prestazione di servizi di pubblicità politica da parte di un prestatore di tali servizi stabilito nello Stato membro dello stabilimento principale abbia violato il presente regolamento o abbia inciso in modo sostanziale sugli interessati nel territorio dell'autorità o delle autorità competenti che presentano la richiesta.
9. Ai fini del paragrafo 8, l'autorità competente che richiede l'avvio di un'indagine congiunta fornisce all'altra autorità competente o alle altre autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 5. Se un'autorità competente decide di non partecipare a un'indagine congiunta, fornisce una spiegazione motivata a tal fine all'altra autorità competente o alle altre autorità competenti.
10. Nello svolgimento di un'indagine congiunta, le autorità competenti collaborano in buona fede ed esercitano i loro poteri di indagine nella misura necessaria alle indagini sulla presunta violazione. Le autorità competenti che svolgono un'indagine congiunta si scambiano reciprocamente informazioni in merito a qualsiasi misura di esecuzione pertinente che avviano o intendono avviare.
Art. 24 Diritto di presentare un reclamo
Fatti salvi qualsiasi altra procedura amministrativa o mezzo di ricorso giudiziario, le autorità competenti trattano debitamente ogni notifica di un'eventuale violazione del presente regolamento e, su richiesta, informano la persona che ha effettuato la notifica del seguito dato. Durante l'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, qualsiasi notifica ricevuta in relazione a tale elezione o referendum è trattata senza indebito ritardo.
Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo i reclami che rientrano tra le competenze di un'altra autorità competente in un altro Stato membro a tale autorità competente.
Art. 25 Sanzioni
1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni o alle altre misure necessarie applicabili agli sponsor o ai prestatori di servizi di pubblicità politica in caso di violazioni degli articoli da 5 a 17, 20 e 21 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la tempestiva attuazione.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nel fissare le sanzioni applicabili, gli Stati membri tengono conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione e delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista.
2. L'importo massimo delle sanzioni finanziarie che possono essere imposte si basa sulla capacità economica del soggetto sottoposto a sanzioni, ed è pari:
a) al 6 % delle entrate o del bilancio annui dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica, a seconda dei casi e in funzione del valore più elevato oppure
b) al 6 % del fatturato mondiale annuo dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica nell'esercizio precedente.
3. Entro il 10 gennaio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
4. Al momento di decidere il tipo di sanzione e il livello della stessa, in ogni singolo caso si tiene debito conto, tra altro, degli elementi seguenti:
a) la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le misure adottate per attenuare eventuali danni;
d) eventuali precedenti violazioni pertinenti ed eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;
e) il grado di cooperazione con l'autorità competente; e
f) le dimensioni e la capacità economica del soggetto oggetto di sanzioni, se del caso.
5. Le violazioni degli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante l'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum e rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione o il referendum. Gli Stati membri possono anche imporre sanzioni pecuniarie periodiche per costringere gli sponsor, i prestatori di servizi di pubblicità politica e gli editori di pubblicità politica a porre fine a una violazione grave e reiterata del presente regolamento.
6. Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 del presente articolo, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, imporre sanzioni pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.
7. Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può, nei limiti delle proprie competenze, imporre sanzioni pecuniarie in linea con l'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.
8. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle sanzioni imposte per far rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare sul tipo di sanzioni applicate e sull'importo delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni finanziarie. La Commissione tiene conto di tali informazioni all'atto di redigere la relazione di cui all'articolo 27.
Art. 26 Pubblicazione delle date di elezioni e referendum
1. Gli Stati membri pubblicano in maniera facilmente accessibile le date di elezioni e referendum e, se del caso, dei rispettivi periodi elettorali, con opportuno riferimento al presente regolamento.
2. La Commissione mette a disposizione un portale attraverso il quale gli Stati membri comunicano, immediatamente dopo l'annuncio, le date delle rispettive elezioni, referendum e, se del caso, periodi elettorali. Il portale è accessibile al pubblico.
Capo V. Disposizioni finali
Art. 27 Valutazione e riesame
Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione è pubblicata e valuta la necessità di modificare il presente regolamento, in particolare relativamente agli aspetti seguenti:
a) l'ambito di applicazione del presente regolamento e la definizione di pubblicità politica di cui all'articolo 3, punto 2);
b) l'efficacia del presente regolamento rispetto a mezzi specifici di pubblicità politica;
c) l'efficacia delle misure di trasparenza, in particolare la dichiarazione e i meccanismi di identificazione della natura politica di un servizio di pubblicità o di una pubblicità di cui agli articoli 7 e 8;
d) l'efficacia delle norme che limitano il trattamento dei dati personali ai fini delle tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario;
e) l'efficacia della struttura di controllo e applicazione, nonché il tipo e l'entità delle sanzioni imposte dagli Stati membri;
f) l'incidenza del presente regolamento sugli operatori dei media che si qualificano, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE, come microimprese e piccole e medie imprese;
g) l'efficacia del presente regolamento alla luce degli sviluppi tecnologici, scientifici e di altro tipo;
h) l'interazione tra il presente regolamento e gli atti giuridici dell’Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
i) i progressi compiuti nell'istituzione del registro europeo e il suo successivo funzionamento.
Art. 28 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 aprile 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, o dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 29 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 30 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2025. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib