Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2064 della Commissione del 14 ottobre 2025 recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea («STI WAG») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
Il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione2 stabilisce le specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea («STI WAG»).
La decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione3 stabilisce obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione delegata (UE) 2017/1474 le STI WAG devono garantire la coerenza e l’assenza di sovrapposizioni con il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia4 («RID») per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai veicoli.
Per conseguire tale obiettivo, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) ha individuato i requisiti tecnici che devono essere trasferiti dal RID alla STI WAG e ha avviato un’analisi dei rischi per individuare nuovi requisiti da esaminare.
Per armonizzare le responsabilità e le competenze per l’autorizzazione dei veicoli, rafforzare la trasparenza, migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare le procedure amministrative, è auspicabile che i requisiti del RID relativi ai veicoli siano trasferiti dal RID alla STI WAG. È opportuno che le valutazioni del veicolo prima dell’autorizzazione siano effettuate da un organismo notificato.
A seguito di diversi incidenti dovuti al fissaggio inadeguato dei semirimorchi sui carri tasca che li trasportavano, sono state avviate diverse azioni volte a sviluppare soluzioni che garantiscano la sicurezza nelle fasi di carico e di trasporto e nell’esercizio complessivo dei semirimorchi trasportati su carri tasca. È opportuno che i requisiti tecnici elaborati di recente, quali un nuovo componente di interoperabilità «dispositivo di fissaggio dei semirimorchi su carri tasca», i valori e le procedure di valutazione della forza di bloccaggio, gli indicatori che mostrano lo stato di bloccaggio, nonché la rispettiva marcatura sul carro, siano inclusi nella STI WAG.
Per garantire l’esercizio sicuro in condizioni di forti venti trasversali, è inoltre necessario verificare il requisito, elaborato di recente, relativo alla forza di bloccaggio verticale verso l’alto per i carri esistenti e già autorizzati. Tale misura è stata individuata nella valutazione d’impatto dell’ERA come la meno incisiva in quanto, in caso di mancata verifica della forza di bloccaggio per i carri esistenti, si avrebbe come conseguenza la necessità di sostituire il dispositivo di fissaggio dei semirimorchi e, qualora ciò non fosse possibile, di utilizzare un altro veicolo, diverso da un semirimorchio, per il trasporto merci. La conformità dovrebbe essere marcata sul veicolo in modo facilmente visibile per le rispettive parti che eseguono il monitoraggio o il controllo dell’applicazione retroattiva.
Poiché le tecnologie sviluppate specificamente per il materiale rotabile per il trasporto merci, come l’accoppiamento automatico digitale, forniscono caratteristiche meccaniche e funzioni digitali diverse, relative al monitoraggio del trasporto merci, ma anche alla protezione e al controllo dei treni, è essenziale che siano rispettati tutti i requisiti relativi alla compatibilità con le apparecchiature di rilevamento dei treni di terra. È pertanto opportuno stabilire le modalità per integrare eventuali requisiti futuri, come l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale, per il trasporto sia di merci pericolose sia di merci non pericolose con un livello di sicurezza equivalente o superiore.
È stato inoltre ridotto l’ambito di applicazione del caso specifico Svezia relativo ai rilevatori di boccole calde, rafforzando i requisiti comuni a livello di UE e favorendo pertanto la procedura di autorizzazione dei veicoli.
A norma della decisione delegata (UE) 2017/1474 le STI dovrebbero indicare se gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione della STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato. Le modifiche introdotte dal presente regolamento non richiedono nuove competenze specifiche per la valutazione della conformità e pertanto non è necessaria una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini del regolamento (UE) n. 321/2013.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Le modifiche della STI introdotte dal presente regolamento non richiedono una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità notificati sulla base di questa STI.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen