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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione del 19 novembre 2025 che rinnova l’approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

Il dazomet è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, a condizione della conformità ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. Detta iscrizione doveva scadere il 31 luglio 2022.

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). La domanda è stata valutata dall’autorità competente del Belgio («autorità di valutazione competente»).

Il 14 giugno 2024 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del dazomet.

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il 25 febbraio 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia3, tenuto conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

L’Agenzia ha concluso in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti dazomet possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di rinnovo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si considerano pertanto soddisfatte.

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, a condizione del rispetto di determinate condizioni, tra cui una condizione per l’immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con il dazomet o che lo contengono, in linea con l’articolo 58, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

È opportuno prevedere un periodo di transizione per le nuove prescrizioni relative all’immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con il dazomet o che lo contengono, al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L’approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen