Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2246 della Commissione del 12 ottobre 2026 che rinnova l’approvazione dell’acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
L’acido cloridrico è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi). Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’approvazione doveva scadere il 30 aprile 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 della Commissione ha posticipato tale data di scadenza al 31 ottobre 20263.
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 ottobre 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 («domanda»). La domanda è stata valutata dall’autorità competente della Lettonia («autorità di valutazione competente»).
Il 10 giugno 2025, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione dell’acido cloridrico.
In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il 25 febbraio 2026 tale comitato ha adottato il parere dell’Agenzia4 tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Nel suo parere l’Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido cloridrico possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Sono pertanto considerate soddisfatte le condizioni per il rinnovo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
È quindi opportuno rinnovare l’approvazione dell’acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, purché siano rispettate determinate condizioni.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’approvazione dell’acido cloridrico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen