Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2247 della Commissione del 12 ottobre 2026 che rinnova l’approvazione del principio attivo cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
Il cis-Tricos-9-ene è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi). Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’approvazione doveva scadere il 30 settembre 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 della Commissione ha posticipato tale data di scadenza al 31 marzo 20273.
Il 6 aprile 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 («domanda»), in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata valutata dall’autorità competente dell’Austria («autorità di valutazione competente»).
Il 20 marzo 2025 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del cis-Tricos-9-ene.
In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il 27 novembre 20254 tale comitato ha adottato il parere dell’Agenzia tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Nel parere l’Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti cis-Tricos-9-ene possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di rinnovo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si considerano pertanto soddisfatte.
È quindi opportuno rinnovare l’approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, purché siano rispettate determinate condizioni.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’approvazione del principio attivo cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen