Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Testo vigente
Parte I. Imposta sull'alcool
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce la imposta di fabbricazione sul benzolo;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1 Misura dell'imposta
1. La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
2. Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali , agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1ª categoria.
Art. 2
1. Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.3
2. Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.
3. Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Societa' cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034.
Art. 3 Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione
1. Sugli alcoli di 1° categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione della frutta, e' dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta, di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:
1) per gli alcoli di 1° categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;
2) per l'alcole di 1° categoria proveniente dalla canna gentile:
L. 24.000 per ettanidro;3) per l'alcole di 1° categoria, proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;
4) per l'alcole di 2° categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;
5) per l'alcole di 2° categoria, proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro.
Art. 4 Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati
1. Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, e' mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro.5712
2. In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.
Art. 5 Imposta ridotta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto
1. Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione e' stabilita nelle seguenti misure:
1) per gli spiriti di 1ª categoria per ogni ettanidro L. 8000;
2) per gli spiriti di 2ª categoria per ogni ettanidro L. 7400.
2. Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono.
3. Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto e' dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente art. 3.
Art. 6 Trattamento fiscale dei prodotti esistenti
1. Le misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al precedente art. 3, si applicano agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli, nonche' sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le misure d'imposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, ed, ove tuttora dovuti; i diritti erariali previsti per gli alcoli di 1ª categoria.
2. La riduzione del diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria denaturati, conseguente al disposto del precedente art. 4, non si applica agli alcoli gia' denaturati esistenti presso le fabbriche ed opifici di rettificazione, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ne' a quelli puri gia' spediti in cauzione alla medesima data dalle fabbriche ed opifici predetti per essere denaturati o comunque impiegati in esenzione d'imposta presso gli stabilimenti d'impiego.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 3 DICEMBRE 1953, N. 879, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 31 GENNAIO 1954, N. 3
Art. 8 Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali
1. Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:
a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via, il numero e la localita' dove si trova la fabbrica;
c) i locali di cui si compone la fabbrica;
d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;
e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;
f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato e'
destinato;g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.
2. Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. La stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.
Art. 9 Abbuoni d'imposta all'esportazione
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, previsto per alcuni prodotti dagli articoli 1 e 5 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, nonche' dei diritti erariali previsti dal presente decreto, agli alcool impiegati nella fabbricazione sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme in vigore, di altri prodotti che siano destinati alla esportazione.9
Art. 10 Agevolezze fiscali speciali
1. Il disposto dell'art. 34 del testo unico dell'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, va inteso nel senso che le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti e lo spirito denaturato non sono soggetti ad alcun tributo locale.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 1950, N. 142, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 16 GIUGNO 1950, N. 331