Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati dei caffe', dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffe' e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sui surrogati del caffe' e per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789 e SUccessive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1942 n. 231, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205, che aumenta l'imposta di consumo sul caffe';
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, che istituisce a favore dell'Erario una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumenta i dazi di importazione su altri generi coloniali;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, che modifica il regime fiscale del cacao, ecc.;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle societa' nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, dei surrogati del caffe', dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli oli di semi, del caffe', del cacao e di alcune droghe;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1962, N. 1852
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 5
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui surrogati del caffe' e' stabilita nella misura di L. 4000 al quintale.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 SETTEMBRE 1956, N. 1109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1956, N. 1329
Art. 7
1. Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa, con il Ministro per l'industria e commercio, sara' stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 20.000 quintali, da impiegarsi, ripartito fra le aziende interessate e con il pagamento della aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di, latte condensato zuccherato, con latte in tutto od in parte scremato.
2. Tale latte condensato dovra' avere una percentuale di zucchero non superiore al 60%, e la sua produzione, preventivamente approvata dall'Alto Commissariato per la sanita' pubblica, dovra' essere effettuata sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
3. Il latte stesso potra' essere messo in commercio, senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma dell'art. 1 e all'art. 2 del regio decreto-legge 22 settembre 1032, n. 1250.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 SETTEMBRE 1956, N. 1109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1956, N. 1329
Art. 9
1. L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle poste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di L. 4500 per quintale di prodotto.
2. La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella C allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.
Art. 10
1. Il diritto annuale di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 kw. ed impiantate per uso proprio di un solo stabilimento e' stabilito in L. 1000.
2. Nella stessa misura e' stabilito il diritto annuale di licenza dovuto dai rivenditori di gas liquefatti.