Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924; e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n 331;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con l'art. 3 del precitato decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore, del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, e' accordato un l'abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%.
2. Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.
3. Il trattamento del presente articolo puo' applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sara' prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 38 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331.
4. In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.
Art. 2
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 95. - FRASCA