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Aumento dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione e ipotecarie

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta, la straordinaria necessita' e l'urgenza di aumentare l'addizionale sulle imposte di registro, di successione e ipotecarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. L'addizionale istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, e' ulteriormente aumentata a centesimi 10 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1956 limitatamente alle imposte di registro, di successione e ipotecarie.

2. Il maggiore provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addi' 7 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 8. - CARLOMAGNO