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Provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccita'

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti a favore degli agricoltori e pastori sardi, in conseguenza della eccezionale siccita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1

1. Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, e' sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.

2. Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosita' nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente.

Art. 2

1. Le imposte e sovraimposte sui fondi rustici siti nei Comuni di cui al precedente art. 1, per l'anno fiscale 1955-56, saranno pagate in 18 rate bimestrali consecutive a decorrere dal 10 agosto 1955.

2. La stessa ratizzazione in 18 rate e' disposta per i contributi unificati relativi all'anno 1955.

3. Lo Stato anticipera' alla Regione, alle Province e ai Comuni nell'esercizio 1955-56, alle normali scadenze bimestrali, i due terzi delle imposte e sovraimposte spettanti agli Enti medesimi, di competenza del detto esercizio, come sopra ratizzate.

4. Le rate scadenti negli esercizi 1956-57 e 1957-58 per effetto della ratizzazione di cui al primo comma, saranno fatte affluire, quale rimborso dell'anticipazione, allo Stato anziche' agli Enti predetti.

Art. 3

1. I debiti di cui al precedente art. 1 per operazioni di credito agrario, per acquisti di macchine ed attrezzi agricoli e bestiame da lavoro, concimi e mangimi, scadenti entro il 31 luglio 1956, sono ratizzati in sei rate bimestrali, a decorrere dalla scadenza.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'anticipazione di cui all'art. 2 gravera' sul fondo iscritto al capitolo 535 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - MEDICI - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - VANONI -
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 37. - CARLOMAGNO