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Provvidenze a favore dei Comuni piu' gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenute la necessita' e l'urgenza di emanare provvidenze per i Comuni piu' gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Nei Comuni piu' gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956, sono prorogati fino a tutto il giorno 31 marzo 1956.

2. Parimenti la data della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1° e il 29 febbraio 1956, sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma, e' prorogata al giorno 15 marzo 1956.

Art. 2

1. Il presente decreto entrera' in vigore nei giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e (lei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 65. - CARLOMAGNO