Ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936 n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini predetti in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuita' dei servizi marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, gia' prorogato di sei mesi con il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito in legge 17 febbraio 1957, n. 22, e' prorogato al 30 giugno 1958.
2. I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Societa' esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, appositi atti di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.
3. La revisione prevista dall'art. 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato dall'art 1 del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, sara' effettuata anziche' per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.
Art. 2
1. Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento.
Art. 3
1. All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, corrispondente al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57 concernente i provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La somma di cui al precedente articolo sara' ripartita fra le quattro Societa' di preminente interesse nazionale ed i relativi importi saranno indicati negli atti di proroga di cui all'art. 1.
2. Detti importi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, verranno corrisposti in dodici rate mensili posticipate a decorrere dal 1° luglio 1957.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 1957
GRONCHI
ZOLI - CASSIANI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 104. - CARLOMAGNO