Abolizione del rimborso del maggiore onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di revocare, in seguito alla cessazione della particolare situazione del mercato internazionale, le misure adottate per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 1957 e' abolito il rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
2. Per i prodotti importati e nazionalizzati entro il 30 giugno 1957 il rimborso si effettua, con le modalita' stabilite dal decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1957, in base alle istanze presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 2
1. Il recupero del rimborso, previsto dall'art. 9 del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze, e' effettuato limitatamente ai prodotti petroliferi nazionali esportati entro il 30 settembre 1957.
2. Per i prodotti esportati nel periodo 1° luglio 1957-30 settembre 1957, l'entita' del recupero e' commisurata alla media dei rimborsi liquidati allo stesso esportatore nel mese di giugno 1957, o, in mancanza, nel mese precedente.
Art. 3
1. Per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati nel periodo compreso tra la data del 1° novembre 1956, prevista per il riconoscimento del maggior onere alla importazione nello art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n.
2. 1415, e la data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, il rimborso puo' essere concesso agli stabilimenti di lavorazione, anche se questi non risultano intestatari delle relative bollette di importazione.
3. La liquidazione e' in tal caso subordinata alla dimostrazione mediante certificato rilasciato dal competente ufficio finanziario, che i quantitativi per i quali e' chiesto il rimborso siano stati inviati per la lavorazione allo stabilimento richiedente.
4. Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale nel periodo dal 1° novembre 1956 al 31 gennaio 1957, il rimborso del maggior onere puo' essere effettuato a favore del committente quando da contratto di lavorazione, stipulato anteriormente al 1° novembre 1956, risulti che la merce e' di proprieta' del committente stesso, ancorche' la bolletta d'importazione sia intestata alla raffineria che ha effettuato la lavorazione.
Art. 4
1. La norma di cui all'art. 6 del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio si applica anche per gli oli da gas e per i residui della lavorazione importati dall'estero.
Art. 5
1. I prezzi ufficiali di vendita dei prodotti petroliferi, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, rimangono immutati fino al 30 settembre 1957.
Art. 6
1. In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, e' ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purche' derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata gia' comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
2. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - GAVA - GONELLA
- ANDREOTTI - MEDICI
- CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 141. - CARLOMAGNO