Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare oltre il 30 giugno 1958 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino alla emanazione di nuove norme per la disciplina della materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1
1. Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 giugno 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 187. - RELLEVA