Sospensione dei termini per il disastro del Vajont
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenute la necessita' e l'urgenza di emanare nuove disposizioni sulla sospensione dei termini per il disastro del Vajont;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine della scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 10 ottobre 1963, a carico di persone danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 luglio 1964 e' sospeso fino al 10 luglio 1964.
2. La qualita' di danneggiato per consegnare detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.
Art. 2
1. La data del 10 aprile 1964 indicata nell'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1523, e' sostituita dalla data del 10 luglio 1964.
Art. 3
1. Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' aprile 1964
SEGNI
MORO - REALE - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 105 - VILLA