Attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunita' Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi, compresi nell'elenco "G" annesso al Trattato Istitutivo della predetta Comunita'
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visti gli articoli 20, 23, 24, 28 e 189 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1581, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformita' alle decisioni del Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica dell'8 maggio 1961 relative alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi di cui allo elenco "G" annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunita', nonche' alla sospensione o riduzione a tempo indeterminato di tali dazi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
Art. 1
1. Alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) al capitolo 27, dopo la nota 4, sono aggiunte le note complementari di cui all'unita tabella A;
b) la denominazione delle merci delle voci di tariffa numeri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B e' sostituita da quella indicata nella, unita tabella B e per ciascuna sottovoce sono fissati i dazi rispettivamente indicati nella tabella stessa e nelle relative note.
Art. 2
1. Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) al capitolo 27, dopo la nota 4 e prima della nota A) sono inserite le note complementari di cui alla unita tabella A;
b) e' soppressa la nota B); le successive note C), D), E) ed F) sono indicate con lettere B), C), D) ed E);
c) la denominazione delle merci, la numerazione statistica, i dazi e le note a piu' pagina delle voci di tariffa 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B sono sostituite dai quelle indicate nell'unita' tabella C.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 novembre 1964 e sara' presentato alle Camere per la sua conversione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI - SARAGAT MATTARELLA - SPAGNOLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 179. - VILLA