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Proroga delle disposizioni in materia di blocco del licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, gia' prorogata con la legge 13 novembre 1963, n. 1517

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, recante le norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sopra citata;
Vista, la legge 20 dicembre 1962, n. 1718, concernente il blocco dei licenziamenti del personale delle imposto di consumo e la proroga del contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1963;
Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1517, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 1964, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare ulteriormente le sopra citate disposizioni sui blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e i contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 34. - VILLA