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Concessione di un assegno straordinario al titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di concedere un assegno straordinario in misura, pari ad una mensilita' della pensione in godimento ai titolari di pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;
Decreta:

Art. 1

1. Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti e' concesso un assegno straordinario, in misura pari ad una mensilita' della pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, da corrispondersi non oltre il 31 marzo 1965.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - DELLE FAVE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 39. - VILLA