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Contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, con un contributo straordinario dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la sanita';
Decreta:

Art. 1

1. A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali - Gestione assistenza sanitaria, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e' concesso, a carico dello Stato, per concorso al ripianamento delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 476.000 milioni da versarsi nelle seguenti rate annuali:
1967 L. 82.800 milioni;
1968 L. 160.000 milioni;
1969 L. 233.200 milioni.
Il contributo relativo al 1967 sara' erogato, agli enti di cui al precedente comma, nelle seguenti misure:
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie....................... 59.800 milioni di lire
Federazione nazionale delle Casse mu-
tue di malattia dei coltivatori diretti.. 17.000 milioni di lire
Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza per i dipendenti statali.......... 5.000 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di
Trento................................... 535 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di
Bolzano.................................. 465 milioni di lire
Il contributo relativo al 1968 sara' erogato nelle seguenti misure:
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie....................... 110.000 milioni di lire
Federazione nazionale delle Casse mu-
tue di malattia dei coltivatori diretti.. 35.000 milioni di lire
Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza per i dipendenti statali.......... 13.000 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di
Trento................................... 1.070 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di
Bolzano.................................. 930 milioni di lire
Con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, il contributo relativo al 1969 sara' ripartito tra gli enti di cui al primo comma del presente articolo in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1967, tenuto conto delle somme gia' erogate in applicazione del presente decreto-legge e, comunque, nei limiti delle somme indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2

1. A decorrere dall'anno finanziario 1968, il contributo dello Stato a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, previsto, rispettivamente, dall'art. 1, lett. a), della legge 29 giugno 1961, n. 576, dall'art. 1, lett. a), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e dall'art. 38, lett. a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' aumentato di un contributo integrativo di L. 1500 annue per ogni unita' assistibile.

2. Il contributo integrativo dello Stato, di cui al precedente comma, e' erogato fino alla concorrenza complessiva annua di L. 18.000 milioni.

3. Qualora il fabbisogno complessivo per le erogazioni dei contributi integrativi posti a carico dello Stato, per ciascun coltivatore diretto, artigiano ed esercente attivita' commerciali e familiare assistibile, superi la somma di L. 18.000 milioni, la misura unitaria del contributo integrativo e' determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il predetto importo globale di lire 18.000 milioni per il numero complessivo degli assistibili.

4. E' abolito il limite massimo di lire 4 miliardi previsto dalla lettera a) dell'art. 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

1. Il prontuario terapeutico compilato e tenuto aggiornato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e' valido per tutti gli istituti ed enti tenuti ad erogare in forma diretta le prestazioni farmaceutiche ai propri assistiti.

Art. 4

1. Gli enti mutualistici sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Amministrazioni ospedaliere per il coordinamento delle attivita' di interesse comune, con particolare riguardo agli accertamenti diagnostici praticati anteriormente al ricovero ospedaliero, e cio' anche attraverso una migliore utilizzazione ai fini assistenziali mutualistici delle attrezzature ospedaliere.

Art. 5

1. Presso il Ministero della sanita' e' costituita una Commissione con il compito di approvare, previo parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica competente per territorio integrato per lo scopo da un rappresentante degli enti mutualistici e da un membro designato dalla Federazione italiana delle Associazioni regionali ospedaliere, le deliberazioni concernenti variazioni in aumento alla misura delle rette ospedaliere, nonche' i bilanci degli enti ospedalieri che espongono una situazione deficitaria.

2. La Commissione, nominata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, e' presieduta dal Ministro per la sanita' o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed e' composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita'.

3. Per ciascuno dei rappresentanti suddetti, sara' nominato un membro supplente.

4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

5. Alle spese relative al funzionamento della Commissione si provvede con i fondi iscritti al capitolo n. 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1967, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6

1. I Consigli di amministrazione degli Enti pubblici di assistenza di malattia non possono adottare deliberazioni comportanti nuove o maggiori spese quando non siano assistite da congrua copertura finanziaria.

Art. 7

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per la erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 si provvede con le disponibilita' del fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

2. All'onere derivante per l'erogazione del contributo di cui all'art. 2, si fa fronte, per l'importo di L. 18.000 milioni relativo all'anno finanziario 1968, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 106. - GRECO