Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di assicurare, anche in conformita' alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuita' di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate, alle quali e' assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.
2. I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano gia' compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La domanda e' corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa e' allegata una relazione del genio civile.
Art. 2
1. I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:
2. Provincia di Vercelli
3. Vallemosso, Mosso S. Maria, Pistolesa, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Pettinengo, Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Ternengo, Piatto, Valdengo, Cerreto Castello, Cossato, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Casapinta, Crosa, Lessona, Quaregna, Trivero, Coggiola, Portula, Pray Massazza.
4. Provincia di Asti
5. Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino.1
6. Ai piani di ricostruzione adottati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, con le seguenti ulteriori modifiche alle lettere c) e d) dell'articolo 3:
"lettera c): le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attivita' industriali, commerciali, artigianali ed agricole, nonche' le zone sottoposte a vincoli speciali";
"lettera d): le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate all'edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attivita' industriali, commerciali, artigianali ed agricole".
Art. 3
1. Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano e' valido per dieci anni dalla data di approvazione.
2. Esso e' adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione e' assoggettata al solo controllo di legittimita' dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.
3. Il piano e' approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Con il decreto di approvazione il provveditore, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo e sentito il comune, puo' apportare al piano le modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per assicurare una piu' organica e razionale ricostruzione.
4. Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano e' esecutivo. Dell'affissione e' data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunzi legali della provincia e in uno o piu' quotidiani fra quelli localmente piu' diffusi.
5. Il provvedimento di approvazione del piano e' definitivo.
6. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne puo' prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale:
7. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' per tutte le opere in esso previste.
Art. 4
1. Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione puo' essere affidata dal comune a liberi professionisti, con l'applicazione delle tariffe stabilite con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.
2. In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo e' compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne da' notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano e' esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne puo' prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.
3. Dell'affissione e' data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.
4. La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto Definitivo.
5. Per la compilazione del piano il provveditore puo', in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, avvalersi dell'opera di liberi professionisti con l'applicazione delle tariffe stabilite nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, e maggiorate del 25%.
Art. 5
1. Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle societa' cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonche' gli studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.
2. Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali e' assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali e' assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni.
Art. 5-bis
1. Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.
2. Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area; qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree gia' occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.
3. Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente e' assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.
4. Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano gia' di proprieta' dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.
5. I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno e' stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello gia' occupato dal complesso immobiliare da trasferire.
6. Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del codice civile.
7. Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato.
Art. 6
1. Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale puo' negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano la attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti.
Art. 7
1. Le licenze edilizie gia' rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto.
2. Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione gia' adottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6.
Art. 8
1. I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa non superi di oltre il 25 per cento quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.
Art. 9
1. I comuni che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre, del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere autorizzati a redigere un piano di ricostruzione nei modi previsti dai precedenti articoli.
Art. 10
1. Presso il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubblica calamita' la cui dotazione sara' fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
2. Per la costruzione, l'impianto e la prima dotazione dei magazzini e' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 5 miliardi.