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Variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697;
Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di variare l'imposta di consumo sui generi di monopolio nonche' le corrispondenti quote spettanti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per spese di distribuzione e di modificare la struttura di alcune tabelle per quanto riguarda anche le scale dei prezzi richiesti dai fornitori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:

Art. unico

1. Le tabelle allegato "A, B, C, D, E, F", annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto-legge.

2. Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 109. - CARUSO