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Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di prevedere e regolare l'assistenza dei difensori delle parti all'interrogatorio dell'imputato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 1

1. L'art. 304-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta
.
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".

Art. 2

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 121. - CARUSO