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Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto, l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prolungare, nella prima applicazione della nuova procedura del contenzioso amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i termini entro cui i comitati provinciali ed i comitati regionali dell'Istituto nazionale della, previdenza sociale debbono decidere i ricorsi di competenza, a causa del loro rilevante numero iniziale; ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di meglio precisare la decorrenza dei, termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, al fine di superare le difficolta' di interpretazione verificatesi:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1

1. La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art. 46, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' differita al novantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di tale differimento il comitato provinciale e' rimesso in termini per la decisione dei ricorsi qualora alla predetta data il termine sia gia' scaduto. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente alla data medesima, la facolta' dei ricorrenti di adire l'autorita' giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.

2. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica - 30 aprile 1970, n. 639, per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre, nella prima applicazione del predetto decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di costituzione di ciascun comitato regionale.

Art. 2

1. Ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve intendersi per data utile quella risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale tenuto alla restituzione dell'avviso medesimo al destinatario.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 154. - CARUSO