Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area flegrea, e' autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
b) agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto per accertarne le cause e le evoluzioni e per indicare le parti dell'abitato da trasferire;
c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad attivita' commerciali, artigiane e professionali e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica per la quale si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641;
e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono necessarie per l'attuazione della presente legge;
f) alla sistemazione e risanamento delle parti dell'abitato da trasferire in altra sede;
g) al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonche' ad opere di presidio e consolidamento;
h) alla concessione ai proprietari di unita' immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-bis.
2. All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonche' alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania.
Art. 2
1. Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumita' pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971 ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, e' concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unita' immobiliare abitativa e lire 1 milione per unita' immobiliare adibita ad attivita' commerciale, artigiana o professionale.
2. La concessione dei contributi di cui al comma precedente e' subordinata all'accertamento tecnico-economico da parte del genio civile.
3. COMMA SOPPRRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1971, N.475
Art. 3
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unita' abitative, commerciali, artigiane e professionali dello abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e ritenute, a seguito di accertamento dall'ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione.
2. Le unita' abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverra' a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico.
3. L'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del rione Terra sono approvati con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita l'amministrazione comunale.
4. L'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente e' notificata ai proprietari interessati a cura del sindaco del comune di Pozzuoli entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione.
5. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo articolo 5.
6. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziate con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma.
Art. 3-bis
1. Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:
1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;
2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalita' dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.
2. Il piano deve utilizzare le zone gia' destinate alla edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto.
Art. 4
1. L'indennita' di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, e' determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.
2. L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennita' fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 5
1. Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e' autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella citta' di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonche' a procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumita' pubblica.
2. I proprietari delle unita' immobiliari espropriate ai sensi del comma precedente potranno ottenere; a loro scelta:
a) il pagamento dell'indennita' di espropriazione;
b) l'assegnazione in proprieta' nel quartiere di nuovo insediamento di una unita' immobiliare che, tenuto conto delle diverse caratteristiche degli erigendi edifici, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata ai proprietari di unita' immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sara' assegnata una unita' immobiliare minima costruita;
c) la concessione del contributo previsto dal successivo articolo 7.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1971, N.475
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1971, N.475
La scelta, prevista nel secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro sei mesi dalla notificazione di cui all'art. 3 mediante dichiarazione ricevuta dal segretario del comune. Tale dichiarazione e' irretrattabile.
Art. 6
1. Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilita' salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale.
2. Sono, altresi', trasferite in proprieta' del comune le aree e gli immobili espropriati nonche' le opere di urbanizzazione primaria realizzate a spese dello Stato, in attuazione del piano di cui al precedente articolo 3-bis nei limiti previsti dal presente decreto.
Art. 7
1. A favore delle ditte che alla data del 1 marzo 1970 risultino proprietarie di unita' immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di ceti all'art. 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bisentro i limiti massimi appresso indicati:
a) a favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili destinati ad uso di abitazione, nella misura massima di L. 6.000.000 per la spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di almeno tre vani ed accessori;
b) a favore dei proprietari di unita' immobiliare avente non piu' di tre vani utili destinati ad uso di abitazione della propria famiglia che risulti composta da almeno sei membri, nella misura massima di lire 7 milioni per la spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani ed accessori;
c) a favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, nella misura di lire 8 milioni per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza non inferiore a 5 vani ed accessori.
2. Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennita' di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4.
3. Il contributo medesimo e' concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unita', oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo e' concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potra', comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.
4. Per le unita' immobiliari che in virtu' della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennita' di espropriazione.
5. Ai proprietari di unita' immobiliari destinate all'esercizio di attivita' commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione, dell'unita' immobiliare nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bis, entro il limite massimo di lire 4 milioni.
Art. 8
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualita' o da altro atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile e dallo stato di famiglia, debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notificazione di cui all'art. 3.
2. Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unita' immobiliari riunendosi in cooperative o in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'Istituto previsto dal successivo art. 15.
3. Il provveditore regionale alle opere pubbliche, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile della consistenza numerica e della destinazione dell'immobile da trasferire, puo' concedere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta a titolo di contributo, in misura pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere.
Art. 9
1. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 7 della presente legge e' revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui e' pervenuta all'interessato la comunicazione dell'approvazione del progetto e della concessione del contributo, tranne proroga concessa per giustificati motivi dal provveditore regionale alle opere pubbliche.
2. La revoca del contributo comporta altresi' la revoca dell'assegnazione dell'area nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bis.
3. In tale ipotesi il proprietario espropriato conserva il diritto all'indennita' di esproprio determinata a norma dell'art. 4.
Art. 10
1. Alla costruzione degli alloggi, dei locali e delle opere di urbanizzazione previste dalla lett. c) dell'art. 1 del presente decreto provvede l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.
2. L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale provvede alla costruzione di opere di edilizia sociale ed infrastrutturale, nonche' ad opere di edilizia pubblica.