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Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare per quattro mesi l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° aprile 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici:
Decreta:

Art. unico

1. I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, numero 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973 nelle misure e secondo le modalita' previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
TAVIANI - MALAGODI -
GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 237, foglio n. 65. - VALENTINI