Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1
1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino al 31 gennaio 1974, salvo quelli ad uso di abitazione stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto superiore a 4.000.000 di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
2. Ai fini di cui sopra i redditi derivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati esclusivamente sulla base di attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione.
3. L'attestazione del datore di lavoro deve contenere l'indicazione della retribuzione a carattere fisso e continuativo al netto dei contributi previdenziali obbligatori e facoltativi.
4. I patti e le clausole contrattuali stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto che a qualsiasi titolo prevedano aumenti di canoni di locazione di immobili urbani sono nulli. Dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni di locazione diretti a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria.
5. Fino al 31 gennaio 1974 e' sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.
6. Gli esercenti di attivita' commerciali nei cui confronti sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge di pari data concernente la disciplina dei beni di largo consumo, decadono dal beneficio della proroga del contratto di locazione relativo all'esercizio commerciale per il quale e' intervenuto il provvedimento di revoca.2
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 48. - CARUSO