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Provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. ..., i provvedimenti che comportino spostamenti di personale gia' in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede.

Art. 2

1. Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1 ottobre dello stesso anno, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini del periodo di prova e' valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto.

Art. 3

1. Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato a prestare servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, sempreche' vi sia disponibilita' di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo.

2. Al personale di cui al precedente comma si applicano per l'anno scolastico 1973-74 le norme dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 504.

3. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli insegnanti di ruolo e agli insegnanti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1972-73, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1 ottobre 1972.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 44. - SCIARRETTA