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Termine e modalita' per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:

Art. 2

1. Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente ufficio delle imposte.

2. Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

3. I comuni e gli uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - ORLANDO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 86