Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Testo vigente
Titolo I. Riordinamento dei ruoli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di emanare norme sul riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Riordinamento dei ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato
1. I ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato sono riordinati secondo le annesse tabelle A, B, C, D.
Art. 2 Riordinamento dei ruoli del personale degli istituti di istruzione artistica con collocazione atipica
1. I ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e il primo, secondo e terzo ruolo dei professori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono, rispettivamente, riordinati secondo le annesse tabelle E e F.
2. Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e' riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro I; il ruolo degli assistenti dei licei artistici e' riordinato secondo la annessa tabella G, quadro II; il ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza e' riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro III.
Art. 3 Riordinamento dei ruoli del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle scuole speciali statali
1. I ruoli del personale direttivo degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali, strutturati nelle due distinte qualifiche di vice-direttrice e vice-rettore e di direttrice e rettore, sono riordinati in conformita' dell'annessa tabella B, secondo le scale parametriche e le permanenze, rispettivamente, dei presidi delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Il ruolo del personale direttivo delle scuole speciali statali e' riordinato con l'attribuzione alla qualifica di vice-direttore del trattamento economico e di carriera previsto dall'annessa tabella B per i direttori didattici della scuola elementare ed alla qualifica di direttore del trattamento economico e di carriera previsto dalla stessa tabella B per i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Il ruolo ad esaurimento dei vice-rettori aggiunti e' riordinato in conformita' dell'annessa tabella C, quadro II.
4. I ruoli degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e degli assistenti delle scuole speciali statali sono riordinati in conformita' dell'annessa tabella D, secondo le permanenze previste per i docenti delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.
Art. 4 Decorrenza del riordinamento dei ruoli
1. Il riordinamento dei ruoli di cui ai precedenti articoli decorre dal 1 gennaio 1976.
Titolo II. Passaggio anticipato per merito distinto
Art. 5 Passaggio anticipato per merito distinto
1. Il periodo di permanenza nella penultima classe di stipendio del personale contemplato dalle annesse tabelle C, D, F e G e' ridotto fino ad un massimo di 3 anni per coloro che conseguano la dichiarazione di merito distinto.
2. Possono conseguire la dichiarazione predetta coloro che si trovino a non piu' di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianita' stabilita per il passaggio all'ultima classe di stipendio della carriera di appartenenza e abbiano prestato almeno 2 anni di effettivo servizio dopo la conferma in ruolo.
3. Ai fini di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 98, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 6 Presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per merito distinto
1. Il concorso per merito distinto si effettua ogni anno.
2. Coloro che intendano ottenere la dichiarazione di merito distinto devono presentare apposita domanda al direttore o preside dell'istituto o scuola in cui prestano servizio, entro il 30 novembre successivo al compimento dell'anzianita' prevista dal secondo comma del precedente articolo.
3. Alla domanda vanno allegati entro lo stesso termine, a cura dell'aspirante, i titoli culturali e professionali valutabili in base al decreto di cui al successivo art. 10.
4. Il direttore o preside trasmette le domande ricevute e le relative documentazioni al Ministero della pubblica istruzione se trattasi di personale appartenente a ruoli nazionali e al provveditore agli studi della provincia se trattasi di personale appartenente a ruoli provinciali.
Art. 7 Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo
1. Per la attribuzione della dichiarazione di merito distinto alle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e agli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonche' al personale assistente delle scuole speciali statali, si applicano le norme dei precedenti articoli.
Art. 8 Commissioni
1. Ai fini del concorso il Ministro per la pubblica istruzione, per il personale appartenente a ruoli nazionali, e i provveditori agli studi, per il personale appartenente a ruoli provinciali, nominano apposite commissioni che restano in carica per un triennio.
2. Le commissioni sono composte di un docente universitario o di un ispettore tecnico centrale o periferico che le presiede, di un direttore o preside e di un insegnante di ruolo all'ultima classe di stipendio del tipo di scuola o della materia o gruppo di materie di insegnamento degli aspiranti al merito distinto. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.
3. Per il concorso riguardante il personale degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e delle scuole speciali statali, di cui al precedente art. 7, faranno parte della commissione, in luogo del direttore o preside, una direttrice di educandato femminile dello Stato o un rettore di convitto nazionale o un direttore di scuola speciale statale, e in luogo dell'insegnante, anche per quanto riguarda il concorso per gli istitutori dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, un istitutore o istitutrice o assistente all'ultima classe di stipendio o, in mancanza, un docente di pedagogia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado parimenti alla ultima classe di stipendio.
4. Il Ministro per la pubblica istruzione puo' disporre che il concorso per il personale appartenente a ruoli nazionali sia effettuato su base regionale o interregionale; in tal caso le commissioni sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali.
Art. 9 Graduatorie
1. Le commissioni valutano i titoli e formano le graduatorie di merito nell'ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun aspirante.
2. Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di istruzione
artistica le graduatorie sono distinte per materie e gruppi di materie costituenti classi di con corsi a cattedre e posti di ruolo ordinario, ai sensi delle tabelle B, C, D ed E annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' della tabella C/1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.
3. Il Ministro per la pubblica istruzione, i provveditori agli studi e, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 8, i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali approvano con proprio decreto le graduatorie e attribuiscono la dichiarazione di merito di stinto a coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100, per una aliquota comunque non superiore al 50% degli aspiranti inclusi in ciascuna graduatoria.
4. Il passaggio anticipato all'ultima classe di stipendio e' attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera.
Art. 10 Titoli valutabili
1. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.
2. Nella determinazione dei predetti titoli si avra' particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attivita' di aggiornamento culturale e professionale e ad attivita' di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.
3. Per il personale di cui al precedente art. 7 il decreto determinera' i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.
Titolo III. Norme finali e transitorie
Art. 11 Inquadramento degli ispettori tecnici periferici
1. Gli ispettori tecnici periferici sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella A.