Proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
Art. 1
1. I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1976
LEONE
MORO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 16