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Disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per l'applicazione dell'accordo, annesso al presente decreto, stipulato il 29 marzo 1976 dal Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana col Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America relativo alla reciproca assistenza alle autorita' giudiziaria o di polizia dei due Stati in ordine alle presunte attivita' commerciali illecite svolte in Italia dalla societa' Lockheed e da societa' sussidiarie o ad essa affiliate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;
Decreta:

Art. 1

1. Nel presente decreto l'espressione accordo designa l'accordo, di cui in premessa, stipulato il 29 marzo 1976 tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America per la reciproca assistenza nelle indagini giudiziarie e di polizia relative ad accertamenti di asseriti illeciti nelle attivita' commerciali in Italia della societa' Lockheed e di altre ad essa sussidiarie o affiliate.

2. Ai fini del presente decreto si considerano autorita' giudiziaria ad ogni effetto anche gli organi costituiti per i procedimenti di accusa previsti dall'art. 96 della Costituzione.

Art. 2

1. Ai fini e nei limiti previsti dall'accordo, il Ministro per la grazia e giustizia, su domanda delle competenti autorita' giudiziarie e di polizia, richiede al Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti le informazioni e documentazioni, ritenute utili ai fini delle indagini svolte dalle autorita' suddette in procedimenti penali, civili o amministrativi concernenti presunti illeciti relativi alle attivita' commerciali svolte in Italia dalla societa' Lockheed e da societa' sussidiarie o ad essa affiliate.

2. Gli atti cosi' acquisiti, sono consegnati dal Ministro per la grazia e giustizia alle autorita' richiedenti previa apposizione a fronte di stampigliatura che ne richiami il carattere riservato e la soggezione alla disciplina d'uso prevista dal presente decreto.

3. Le autorita' che ne ottengano la consegna devono salvaguardare il carattere riservato degli atti, non possono comunicarli a terzi ne' usarli se non ai fini di procedimenti su indicati e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo articolo.

Art. 3

1. L'autorita' giudiziaria e quella di polizia non possono fare uso a nessun effetto nei procedimenti penali, civili o amministrativi degli atti acquisiti ai sensi del precedente articolo, se non dopo che il Ministro per la grazia e giustizia, al quale debbono darne notizia, abbia loro comunicato di avere proceduto alla consultazione del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti come prescritto per le due Parti dal paragrafo 6 dell'accordo.

Art. 4

1. Gli interrogatori assunti negli Stati Uniti d'America di persone ivi residenti dalle autorita' giudiziaria e di polizia italiane sono validi a tutti gli effetti nei procedimenti penali, civili e amministrativi previsti nel presente decreto a condizione che siano osservate per l'assunzione le modalita' e le garanzie prescritte dall'accordo.

2. Sono valide agli stessi effetti suindicati le deposizioni testimoniali, le dichiarazioni e i documenti acquisiti negli Stati Uniti d'America col rispetto delle norme di procedura prescritte dalla legislazione italiana.

Art. 5

1. Ai soli fini previsti dall'accordo e nei limiti da esso stabiliti, le autorita' giudiziaria e di polizia italiane sono tenute, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, in accoglimento delle domande pervenute dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, a consegnare tutti gli atti indicati nel precedente art. 2.

2. E' consentito altresi' alle autorita' giudiziaria e di polizia degli Stati Uniti di espletare, nel territorio della Repubblica, quanto indicato nell'articolo precedente nel rispetto delle modalita' e delle condizioni previste dall'accordo e con l'osservanza delle procedure previste dalla legislazione dell'autorita' procedente.

Art. 6

1. Le autorita' giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente art. 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.

Art. 7

1. Oltre cio' che e' espressamente previsto dalle disposizioni precedenti, e' altresi' consentito alle autorita' giudiziaria e di polizia italiane il compimento di quant'altro necessario per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - RUMOR - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 67