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Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:

Art. 1

1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 13