Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1
1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.
Art. 1-bis
1. Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 13