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Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di ((lire 3.000 milioni)) all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di riportare a normalita' la gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ponendolo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio.

Art. 2

1. Il mutuo sara' estinto in trentacinque annualita' a decorrere dal 1 gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3.

Art. 3

1. Il pagamento delle annualita' sara' garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali di cui all'art. 11-bis della legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

2. Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in due rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4

1. Il mutuo sara' somministrato in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sara' assistito da garanzia sussidiaria dello Stato.

Art. 5

1. Per tutto quanto non sia contemplato dalle presenti disposizioni, valgono le norme che regolano il servizio dei prestiti della Cassa depositi e prestiti, di cui al titolo IV, capitolo 3, sezione 1, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del relativo regolamento e della successiva legge 11 aprile 1938, n. 498.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 14