Modificazioni alla legge 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 16 luglio 1974, n. 329;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di apportare modifiche alla disciplina della produzione e del commercio della birra al fine di adeguarsi al disposto degli articoli da 30 a 36 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. Il penultimo comma dell'art. 7 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' cosi' modificato:
"Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della stessa legge".
Art. 2
1. All'art. 10 della legge 16 luglio 1974, n. 329, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il termine previsto nel comma precedente e' riferito alla fase di produzione".
Art. 3
1. E' abrogato l'art. 20 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 1976
LEONE
MORO - DAL FALCO - DONAT-CATTIN - STAMMATI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 39