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Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di favorire la ripresa dell'attivita' mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;
Visto il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, e' incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.

2. Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita societa' . . . in compartecipazione con l'Ente minerario sardo EMSA, provvede alla . . . riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonche' ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.

3. Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della societa' operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.

4. Le eventuali riduzioni del capitale della societa', di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno attualmente portate, per la quota di competenza dell'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.

2. All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - BISAGLIA -
DONAT-CATTIN - MORLINO
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 35