Proroga del termine di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1976 stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e' prorogato al 30 giugno 1977.
2. Gli uffici che hanno svolto l'attivita' prevista dal primo comma del predetto art. 8 come sedi distaccate di altri uffici continuano a svolgere la medesima attivita' fino al 30 giugno 1977.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 52