Durata dell'incarico di Ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dall'incarico svolto dagli Ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1
1. In attesa della legge di riordinamento e ristrutturazione del Comitato interministeriale dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1976, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
- DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 48