Norme per la valutazione delle disponibilita' in oro dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilita' in oro detenute dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilita' in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale, in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
Art. 2
1. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni di cui all'articolo precedente, qualunque ne sia l'utilizzo, non concorrono a formare in alcun caso il reddito imponibile sia della Banca d'Italia che dell'Ufficio italiano dei cambi.
Art. 3
1. Il saldo attivo risultante in sede di prima rivalutazione delle disponibilita' auree della Banca d'Italia e' destinato per una parte:
a) al rimborso dell'anticipazione straordinaria al Tesoro dello Stato;
b) alla costituzione da parte della Banca d'Italia di un fondo per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana.
2. La parte residua del saldo attivo medesimo nonche' le variazioni che risulteranno dalle successive valutazioni di cui all'art. 1, saranno dalla Banca d'Italia imputate ad apposito fondo di riserva per adeguamento della valutazione delle disponibilita' in oro.
3. Il Ministro per il tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, provvedera' con propri decreti a dare esecuzione a quanto previsto nel precedente primo comma.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia le convenzioni necessarie per dare attuazione al presente decreto; tali convenzioni saranno registrate gratuitamente.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 50