diritto.io

Contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario delle aziende del gruppo EGAM;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:

Art. 1

1. Al fine di assicurare, in vista di una equilibrata gestione economica, il riordinamento funzionale e strutturale del gruppo EGAM, il Ministro per le partecipazioni statali provvede, non oltre il 28 febbraio 1977, alla formazione di un piano di riassetto delle aziende EGAM cui e' data, sulla base degli indirizzi in proposito espressi dal Parlamento, prioritaria attuazione.

Art. 2

1. E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, da assegnare, in via straordinaria, all'EGAM per provvedere ad urgenti e inderogabili necessita' di aziende da esso controllate, entro e non oltre il 10 gennaio 1977.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1977, si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1977 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie medesime.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - BISAGLIA - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 54