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Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

Titolo I. Misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:

Art. 1

1. Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie alle imprese manifatturiere ed estrattive, e' concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilita' successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

2. Detto credito e' incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

3. Il credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.234

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102

Art. 2

1. Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo e' fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma del precedente articolo in via anticipata e nella misura che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6. Al relativo conguaglio si procedera' sulla base di prospetti dimostrativi convalidati dagli organi deliberanti e dal collegio sindacale delle gestioni assicurative interessate.

Art. 6

1. A decorrere dal 1 luglio 1977, la misura del credito di cui all'articolo 1 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione ad un piu' favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione.

2. Ai fini della prima applicazione del presente decreto, l'onere a carico del bilancio dello Stato viene valutato in lire 450 miliardi per il periodo 1° febbraio - 30 giugno 1977.

3. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle misure fiscali di cui al successivo titolo secondo.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dalla applicazione del presente decreto per il periodo 1° luglio 1977-31 gennaio 1978 si provvedera' mediante utilizzo delle maggiori entrate che risulteranno da un successivo apposito provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Titolo II. Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7

1. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 700 a L. 1.800 al quintale.

2. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1/c, 1/d ed 1/e, della predetta tabella B per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi, e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale.

Art. 8

1. Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente art. 7 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantita' superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

2. All'uopo i possessori devono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

3. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta.

4. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso puo' essere effettuato, con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

5. Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 9

1. Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 8 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 8.

Art. 10

1. Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

2. L'imposta e' dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

3. Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore e' dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

4. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

5. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

6. Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

7. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

8. I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

9. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

10. Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate.

11. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

12. Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

13. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato.

Art. 11

1. Al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente lettera:

  1. e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosita' a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes.

2. Alla tabella A, allegata al predetto decreto-legge, e' aggiunta la seguente lettera:

  1. U) Polimeri poliolefinici sintetici, aventi una viscosita' a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonche' dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.

3. Per l'accertamento quantitativo dei residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio di cui alla lettera N) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232.

4. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, e' sostituito dal seguente:
"I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono ottenuti, con utilizzazione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori.
Per i predetti gas, bruciati senza utilizzazione del calore, l'accertamento deve essere eseguito secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria".