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Cause di sospensione della durata della custodia preventiva

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 1

1. Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio".

Art. 2

1. Dopo l'art. 432 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 432-bis. (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal sesto comma dell'art. 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che, per evidente e assoluta necessita' del giudizio, ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento".

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 3