Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Art. 1
1. Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quattordici per cento.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 18