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Modificazioni alla legge 1 giugno 1977, n. 285

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Considerata la necessita' e l'urgenza di ampliare la sfera di applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:

Art. 1

1. I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.

2. A tal fine detti datori di lavoro hanno facolta' di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro e' stipulato per iscritto ed e' esente da imposta di bollo e di registro. Esso e' rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta.

Art. 1-bis

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e' effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"
.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 1