Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre al personale statale;
Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire al Ministro per il tesoro di avvalersi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Per il pagamento ai dipendenti statali della tredicesima mensilita' e della rata di stipendio del mese di dicembre, previsto dall'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e' applicabile anche il sesto comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 32