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Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre al personale statale;
Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire al Ministro per il tesoro di avvalersi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 32