Norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;
Decreta:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO9 DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 4-bis
1. A decorrere dal 1 marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria e' esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unita' organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.
Art. 4-ter
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 5-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - SCOTTI -
MORLINO - PANDOLFI -
DONAT-CATTIN - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 2