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Norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;
Decreta:

Art. 4-bis

1. A decorrere dal 1 marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria e' esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unita' organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - SCOTTI -
MORLINO - PANDOLFI -
DONAT-CATTIN - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 2