Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario dei pensionati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1 Matricola di iscrizione
1. Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro e' tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.
2. Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresi', indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, e' effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.
4. In caso di mancata, infedele o incompleta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 50.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attivita' delle imprese.
Art. 2 Cessazione, variazione o sospensione di attivita'
1. In caso di sospensione, variazione o cessazione della attivita', il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti e' sussistito il relativo obbligo assicurativo.
2. In caso di mancato adempimento e' dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si e' verificata l'omissione la somma di L. 50.000 a titolo di sanzione amministrativa.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.
Art. 3 Casellario centrale dei pensionati
1. Il casellario centrale dei pensionati istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, dovra' anche provvedere alla raccolta ed alla conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari:
a) di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
b) di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni;
c) di rendite per invalidita' permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative.
2. Le amministrazioni e gli enti gestori dei predetti trattamenti sono tenuti a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale, nonche', entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.
3. Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e nel presente articolo debbono trasmettere all'istituto medesimo, entro sessanta giorni, i dati relativi ad ogni variazione o cessazione dei trattamenti erogati.
Art. 4 Denunce periodiche
1. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, e' obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonche' di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467.
3. Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 10.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalita' e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.2
5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.
6. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153.23
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
ANDREOTTI - SCOTTI -
ROGNONI - MALFATTI -
PANDOLFI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 32