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Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per l'interpretazione autentica della disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;
Decreta:

Art. 1

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 430.

2. ..., gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonche' le assunzioni dei tecnici da parte di societa' od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di Caro osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - PASTORINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 35